Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13084 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 28/05/2010), n.13084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2852-2009 proposto da:

D.M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLIDORO

Emilio giusta procura in calce al ricorso (DECEDUTO);

– ricorrente –

contro

B.N.; DIFENSORE DEL MINORE M.M., S.

B.; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO;

– intimati –

contro

TUTORE DEL MINORE M.M., IN PERSONA DIRETTORE DEL C.I.S.S.A.

DI MONCALIERI N.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato NAGGAR MAGDA, giusta procura a margine

dell’istanza di partecipazione alla discussione orale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 79/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO –

SEZIONE PER I MINORENNI, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 4-10-2006, il Tribunale per i Minorenni di Torino apriva il procedimento di adottabilità del minore D.M.M., nato nel (OMISSIS), e, con sentenza 5-3-/18-4-2008, ne dichiarava l’adottabilità.

Avverso tale sentenza proponeva appello il padre del minore, D.M. G.. Si costituivano il tutore e il difensore del minore, che chiedevano rigettarsi l’appello.

Con sentenza 25-11-/15-12-2008, la Corte d’Appello di Torino, sezione per i minorenni, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il D.M., sulla base di nove motivi.

Il tutore del minore ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione, ma non è comparso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminati i quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il quesito di cui al primo motivo, che costituisce in sostanza una parafrasi della L. n. 184 del 1983, art. 1 senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta (si accenna al diritto del minore a crescere nell’ambito della famiglia di origine, e si aggiunge che tale diritto va preservato quando la famiglia fornisca un apporto minimo di sostegno affettivo) appare inadeguato, e il relativo motivo va dichiarato inammissibile (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 11210/08).

Altrettanto generico appare il quesito di cui al secondo motivo, ove si chiede a questa Corte di precisare se il diritto del minore a crescere nella propria famiglia debba essere escluso in presenza di una valutazione negativa della capacità dei genitori. Per le ragioni già evidenziate, anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

Il quesito di cui al terzo motivo è costituito da una sintesi, necessariamente omologa al quesito di diritto, in quanto il motivo attiene a vizio di motivazione. Esso è parimenti inadeguato, in quanto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., dovrebbe indicare le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ci si limita a chiedere se la valutazione della capacità di un genitore possa prescindere dagli accertamenti positivi compiuti, e riferiti al giudice, da parte di un neuropsichiatra infantile) (al riguardo, Cass. n. 2694/08).

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Del tutto generico è pure il quesito di cui al quarto motivo, che va dichiarato inammissibile (ci si limita a chiedere se il diritto del minore a crescere nella propria famiglia debba essere preservato, quando la presenza del padre assicuri un minimo di sostegno).

Altrettanto generica la sintesi di cui al quinto motivo, ove si deduce vizio di motivazione (se l’indagine approfondita – anche a mezzo di C.T.U. – sia necessaria per non privare il minore del diritto a crescere nella sua famiglia). Il motivo va dichiarato inammissibile. Il quesito di cui al sesto motivo (se l’incapacità di uno dei genitori sia sufficiente a far dichiarare l’adottabilità di un minore) non è pertinente, in quanto la sentenza impugnata si riferisce all’incapacità (seppur con diversi contenuti e caratteri) di entrambi i genitori. Il motivo va dichiarato inammissibile.

Adeguato appare invece il quesito relativo al settimo motivo, in cui si lamenta violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 in relazione ad una affermata causa di forza maggiore, consistente nella detenzione del padre del minore.

Una causa di forza maggiore di carattere temporaneo, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 escluderebbe la situazione di abbandono.

Perchè sussista. peraltro, è evidentemente necessario che abbandono non vi fosse prima di tale causa nè che questo si sia verificato dopo la cessazione di essa. Nella specie, il Giudice a quo ha esaminato la posizione del padre del minore, la sua figura morale particolarmente negativa (condanna definitiva per abuso ai danni della figlia della sua compagna, nonchè atti sessuali ai danni di un minore, estraneo alla sua famiglia), ma pure la sua totale inconsapevolezza delle proprie problematiche psicologiche e della assoluta carenza di capacità genitoriale della sua compagna, concludendo dunque che, anche relativamente al padre, sussisteva una situazione di abbandono del minore. Va pertanto rigettato il relativo motivo, in quanto infondato.

Parimenti adeguato il quesito di cui all’ottavo motivo, ove si deduce violazione della L. n. 184 del 1983, art. 15 non avendo tenuto conto il Giudice a quo della disponibilità del padre del minore ad “ovviare alla situazione di abbandono”. Va precisato che, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. 4545 del 2010), alla luce dell’esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell’abbandono. Del resto, la sentenza impugnata ha preso in considerazione “la disponibilità” del padre del minore, ritenendola peraltro non rilevante, per la superficialità di questo la mancata presa d’atto delle proprie problematiche personali e di quelle della compagna, in definitiva per la sua inadeguatezza genitoriale.

Quanto al motivo nono, ove si deduce vizio di motivazione, manca la sintesi relativa al fatto controverso, omologa al quesito di diritto (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 2694/08). Il motivo va dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo il tutore del minore svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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