Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13084 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 23/06/2016), n.13084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11477/2014 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ARMANDO D’IPPOLITO, DAVIDE

D’IPPOLITO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 46, presso la

DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIOVANNI SIVO, VINCENZO D’AMATO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

15/02/2013, depositata i127/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Giovanni Sivio difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.P. propone ricorso per cassazione contro la Regione Puglia, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha accolto per quanto di ragione il suo appello alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 143/2010, escludendo la condanna alle spese ma confermando nel resto la statuizione che aveva rigettato opposizione ad o.i. per il pagamento di Euro 30.792 per aver effettuato snellimento di 148 alberi di ulivo in assenza di autorizzazione, essendo stato provato che in forza di contratto di affitto 10.3.2005 con la proprietaria P.L. il F. aveva la disponibilità dei terreni per cui era da considerarsi autore materiale della violazione ed in ogni caso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, quale titolare di un diritto personale di godimento obbligato in solido con l’autore in mancanza di prova che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà.

Generiche erano le censure sulla prescrizione e sul numero degli alberi, in ogni caso risultante da successivi accertamenti.

Il ricorso denunzia 1) violazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 47 del 1945, art. 4 e della L. n. 689 del 1981, art. 23, perchè la sanzione è prevista per chi abbatte gli alberi e non per il detentore qualificato. 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 6789 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla richiamata motivazione sull’obbligo in solido. 3) violazione dell’art. 2697 c.c., circa il numero degli alberi.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento perchè, pur denunziando violazioni di legge, tentano un inammissibile riesame del merito rispetto ad una sentenza che ha statuito essere pacifico trattarsi dell’affittuario, titolare di un diritto personale di godimento e, quanto al numero degli alberi, ha riferito di un primo accertamento in cui si riferiva dei tronchi in loco, sia pure non contati e di un successivo in cui erano indicati nel numero.

La sentenza, come dedotto, ha fatto riferimento al contratto di affitto 10.3.2005 con la proprietaria P.L. in base al quale il F. aveva la disponibilità dei terreni per cui era da considerarsi autore materiale della violazione ed in ogni caso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, obbligato in solido con l’autore in mancanza di prova che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà.

Generiche erano le censure sulla prescrizione e sul numero degli alberi, in ogni caso risultante da successivi accertamenti.

Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie ove, come nel caso, sia congruamente logico e giuridicamente corretto.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In relazione al secondo motivo va, poi, osservato che esso aggredisce una considerazione resa ad abundantiam (cioè quella relativa alla L. n. 689 del 1981, art. 6) che, come tale, non riguarda il titolo in forza del quale il ricorrente è stato sanzionato, donde la sua inammissibilità.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5450 di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori, dando atto dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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