Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13084 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2021, (ud. 12/02/2020, dep. 14/05/2021), n.13084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22609-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era individuato un maggior reddito di impresa, determinando una maggiore pretesa fiscale nei confronti del contribuente R.D..

In particolare l’Agenzia Delle Entrate, aveva riscontrato ricavi inferiori rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore.

Il contribuente impugnava il predetto accertamento sia perchè non vi fosse una grave incongruenza non essendo sufficiente lo scostamento tra i ricavi presunti e quelli dichiarati, sia il difetto di motivazione. La commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia respingeva il ricorso. A seguito dell’appello proposto dal contribuente la CTR della Regione Emilia Romagna (sent. n. 55/03/2012) riformava la decisione di primo grado, annullando l’accertamento.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile, così sintetizzabile:

1) Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, e della L. n. 146 del 1998, art. l0, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con tale motivo il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia considerato gli studi di settore non in grado di supportare la rettifica del reddito, occorrendo ulteriori elementi e l’onere della prova permarrebbe a carico della Amministrazione Finanziaria. Il ricorso è fondato.

In base a quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., n. 26635 del 2009, Cass. n. 26636 del 2009, Cass. n. 26637 del 2009 e Cass. n. 26638 del 2009), il procedimento di accertamento standardizzato trova il proprio punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale. Per effetto proprio di tale contraddittorio ante avviso di accertamento, l’Ufficio è in grado di poter adeguare gli standard alla concreta realtà economica del contribuente, “determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa)”. Nel caso il giudice di appello non ha indicato le ragioni per cui non potessero trovare applicazione, nel caso gli studi di settore.

In definitiva il giudice di appello si è limitato solo a dire che gli studi di settore di per sè non potevano essere applicati senza considerare le linee difensive del contribuente esposte nella fase endoprocessuale e le ragioni indicate dall’Agenzia per confutare la tesi difensiva. E’ evidente che nella fase del preventivo contraddittorio il contribuente ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri indicando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, e del pari sorge l’obbligo per l’ufficio di tener conto della tesi difensiva del contribuente indicando le ragioni del suo convincimento confutandole specificamente. Ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente abbia esercitato il proprio diritto di difesa l’ufficio è tenuto ad offrire ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del contenuto della difesa, spetta poi al giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, quanto la controprova offerta dal contribuente. Pertanto il giudice non poteva solo limitarsi ad affermare l’inapplicabilità dello studio di settore, il che suona come disapplicazione di una legge, ma era obbligato a valutare se le difese svolte in concreto dal contribuente fossero idonee ad escludere l’applicabilità degli studi di settore nel caso concreto. Proprio perchè dalla sentenza non emerge alcun tipo di valutazione critica alle ragioni addotte dal contribuente (che non possono consistere circa la mera dichiarazione di applicazione di tali studi disciplinati dalla legge) da porre in relazione con le motivazioni di reiezione esposte dall’Agenzia in sede di accertamento definitivo, il ricorso va accolto.

In definitiva deve ritenersi integrato il vizio violazione di legge in quanto era legittimo l’utilizzo degli studi di settore, che potevano essere disattesi solo in presenza di critiche specifiche del contribuente allo stato non indicate nè esaminate. In definitiva il ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, ha completamente obliterato gli elementi addotti dall’ufficio con l’atto impositivo senza specificare perchè le (eventuali) critiche circa la applicazione degli studi di settore sollevate dl contribuente fossero decisive.

Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr della Emilia Romagna in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo del ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla CTR della Regione Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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