Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13083 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12444/2015 R.G. proposto da:
CUKI GROUP s.p.a. già COMITAL GESTIONE INDUSTRIE s.p.a.,
rappresentata e difesa dall’avv. Salvini Livia del foro di Roma e
dall’avv. D’Alessandro Claudio del foro di Torino elettivamente
domiciliata presso lo studio della prima in Roma, Viale G. Mazzini,
n. 11;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 1274/36/14 pronunciata il 23.9.2014 e depositata il
5.11.2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9.10.2019 dal Consigliere SAIEVA Giuseppe.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. La CUKI GROUP s.p.a. già Comital Gestione Industrie s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1274/36/14 pronunciata il 23.9.2014 e depositata il 5.11.2014, che aveva rigettato l’appello proposto dalla medesima società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto l’illegittima detrazione per difetto d’inerenza dell’IVA versata su fatture della Management e Capitali s.p.a. in relazione alle quali veniva recuperata l’imposta di Euro 799.837,63;
2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a tre motivi;
3. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 9.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1, c.p.c..
5. Con atto in data 19.3.2018 notificato alla controparte e da questa accettato la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. A seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
2. Preso atto dell’accettazione della rinuncia della società ricorrente da parte della controricorrente e della richiesta di entrambe le parti di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020