Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13083 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 28/05/2010), n.13083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23026-2006 proposto da:

PAGGI ADELMO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92,

presso l’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.O., C.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso l’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GORETTI

STEFANO, giusta procure in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

contro

MABO S.P.A., B.A., LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.,

P.G., B.R., GAN ITALIA S.P.A., VITTORIA

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato

il 17/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per la cessata materia del

contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società Paggi Adelmo S.r.l. ha chiesto la cassazione della ordinanza 27 giugno 2006 pronunciata dalla corte di appello di Perugia nel giudizio di secondo grado, che la stessa società aveva iniziato contro O. e C.N. ed altri per la riforma della sentenza 20.12.2005 del tribunale di Perugia.

L’ordinanza è stata resa in sede di reclamo nel procedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

La corte di appello ha dichiarato che l’ordinanza pronunciata a norma dell’art. 351 c.p.c., comma 3 sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, che la norma dichiara non impugnabile, non è soggetta al reclamo previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ..

2. – O. e C.N. hanno resistito al ricorso.

3. – Le parti hanno presentato ambedue memoria.

Hanno dichiarato concordemente che la materia del contendere è cessata, perchè l’appello è stato nel frattempo rigettato con sentenza 5.11.2009 n. 420.

La ricorrente ha. chiesto che le spese siano dichiarate compensate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La materia del contendere è cessata e questo deve essere dichiarato.

Resta da pronunciare sulle spese, in base al giudizio di soccombenza virtuale.

2. – La cassazione dell’ordinanza era stata chiesta con un motivo, corredato da quesiti, per violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 351 c.p.c., u.c. e art. 669-terdecies cod. proc. civ., artt. 3 e 24 Cost., L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, commi 1 e 2 e art. 111 Cost.).

3. – La questione sottoposta all’esame della Corte col ricorso presentava due aspetti.

Prima di stabilire se l’ordinanza prevista dall’art. 351 c.p.c., comma 3 sia suscettibile di reclamo o se la disposizione, che tuttora appare escluderlo, non sia divenuta di sospetta legittimità costituzionale, era necessario stabilire se fosse suscettibile di ricorso per cassazione.

Questo la Corte lo ha escluso con la sentenza 8 marzo 2005 n. 5011, dove ha sottolineato che non è il ricorso per cassazione – estraneo al sistema della giurisdizione cautelare – il veicolo per ricondurre i provvedimenti sulla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado al regime proprio della cautela.

4. – Le spese del giudizio di cassazione debbono dunque essere sopportate dalla ricorrente.

Sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00, 1.100,00 dei quali per onorari di avvocato, con l’aggiunta del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA