Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13083 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 23/06/2016), n.13083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11210/2014 proposto da:
P.M., P.C. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI, rappresentati e difesi
dall’avvocato VITO GRILLO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.L., P.P., G.R., P.F.,
P.L., D.R.S., DE.RO.ST., D.
R.D., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA,
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 543/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
15/01/2013, depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato FEDERICA MANZI, giusta delega allegata al verbale
dell’Avvocato DI MATTIA, difensore dei controricorrenti, che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.M. e C. propongono ricorso per cassazione contro C.L., quale erede di P.A., gli eredi di P.G., P.L., D.R.S., (OMISSIS), D.R.D., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14.3.2013, che ha respinto l’appello alla sentenza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le loro domande ed accolto l’opposizione degli appellati al ricorso ex art. 1159 bis c.c. e L. n. 346 del 1976, in relazione all’asserito possesso ultraventennale di un terreno in Mestre f. 8 partt. 1068 e 1511.
La Corte di appello ha statuito che dalle testimonianze assunte in primo grado emergeva che gli appellanti non avevano mai avuto il possesso esclusivo perchè la coltivazione era eseguita dal padre e dai figli e nessuno aveva sostenuto che fossero solo questi ultimi a possedere ed ha richiamato giurisprudenza sul compossesso e sul possesso ad usu capionem.
Il ricorso denunzia: 1) nullità del giudizio di 1^ grado per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., ovvero per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di P.A. e vizi di motivazione; 2) nullità del giudizio di secondo grado e vizi di motivazione sempre per la mancata integrazione del contraddittorio; 3) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e vizi di motivazione sulle risultanze testimoniali; 4) violazione degli artt. 1141, 1158 e 2697 c.c. e vizi di motivazione perchè sono stati i ricorrenti ad occuparsi del fondo.
Le prime due censure meritano accoglimento con assorbimento delle altre.
La Corte di appello ha rilevato che il contraddittorio si era regolarmente instaurato nei confronti di P.A. con la notifica del ricorso ex art. 1159 bis c.c. e L. n. 346 del 1976 ma, a prescindere dalla circostanza che non si rinviene in atti tale notifica, detto ricorso indica intestatari della particella 1511 C.R. per 3/63 e P.A. per 1/63 per cui non è dimostrata la integrità del contraddittorio per entrambi i soggetti che dovevano essere destinatari della citazione in opposizione.
Il procedimento ex lege n. 346 del 1976, riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 c.p.c., danno luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena che sostituisce l’originario procedimento introdotto nelle forme speciali.
Proposta l’opposizione, devono ritenersi applicabili tutte le regole proprie all’ordinario giudizio di cognizione e rilevano i principi concernenti l’integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario, da accertarsi ex ante in relazione a domande ed eccezioni proposte, trattandosi di rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile (Cass. 28.6.2000 n. 8789).
Non basta che il ricorso ex lege n. 346 del 1976, sia stato notificato anche ad P.A. e C.R. ma occorreva, una volta instaurato il giudizio di opposizione, che costoro partecipassero anche a tale giudizio e che fosse notificato loro anche l’atto di opposizione.
Alla cassazione della sentenza consegue la remissione al Giudice di primo grado.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016