Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13083 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13083 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

regolamento di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
POZZI Avv. Adriana Sara, in proprio, nonché rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al
ricorso, dall’Avv. Giuseppe W. Cavagna;
– ricorrente –

contro
FOSSARI Pasqualina, rappresentata e difesa, in forza di

Data pubblicazione: 10/06/2014

procura speciale a margine della memoria, dall’Avv. Luigi Munafc5, con domicilio

eletto presso lo studio

dell’Avv. Stefano D’Urso in Roma, via Monte Zebio, n.
37;
– resistente –

(4853
57(

6(4,

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7853 del
2013 in data 4 giugno 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 dicembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 4 giugno
2013, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Messina in relazione alla
domanda, proposta dall’Avv. Adriana Sara Pozzi nei confronti dell’Avv. Pasqualina Fossari, di accertamento
dell’insussistenza del credito richiesto da quest’ultima
nella misura di euro 24.079,95 a titolo di compensi professionali per l’attività di domiciliataria svolta per
conto dell’attrice.
Il Tribunale dà Milano ha rilevato che in Messina sono i
luoghi di residenza e di domicilio della convenuta e
che, quanto al luogo di conclusione degli accordi, la
convenuta ha avuto conoscenza dell’incarico in Messina,
luogo nel quale, per l’effetto, si è perfezionato
l’accordo convenzionale.
Per l’annullamento della sentenza declinatoria l’Avv.
Pozzi ha proposto ricorso per regolamento di competenza,

2

Dott. Alberto Giusti.

con atto notificato il 20 giugno 2013, sulla base di un
motivo.
L’intimata ha resistito depositando memoria difensiva.
Il ricorso per regolamento di competenza appare infonda-

Il Tribunale ha rilevato che a Messina si è perfezionato
l’accordo convenzionale.
La ricorrente contesta questa conclusione, osservando
che l’accordo fu concluso telefonicamente a Milano, ove
si trovava l’Avv. Pozzi, proponente il mandato professionale. Questa deduzione non è condivisa dalla resistente, la quale osserva che l’incarico è stato conferito a Messina, luogo di svolgimento dell’attività professionale.
Ora va rilevato che manca la prova dell’asserita conclusione del contratto per via telefonica, mancando agli
atti la dimostrazione che proprio nel corso della telefonata le parti si siano irrevocabilmente impegnate
l’una a conferire, e l’altra a svolgere, l’incarico.
In questo contesto, la declinatoria a favore del Tribunale di Messina appare conforme alla disciplina della
competenza per territorio, ai sensi degli artt. 18 e 20
cod. proc. civ., oltre che a quanto statuito da questa
Corte, in fattispecie analoga, con l’ordinanza della VI3 Sezione civile 23 giugno 2011, n. 13896».

3

to.

Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ., non contenendo l’anzidetta memoria ri-

essi muovono da un presupposto – la conclusione per via
telefonica del contratto a Milano – che il giudice del
merito non ha accertato;
che, pertanto, il ricorso va rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Messina;
che le spese del regolamento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.

lievi idonei a condurre a diversa conclusione, giacché

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Messina; condanna la ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui

cessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della

legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

comma

1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2014.

euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad ac-

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