Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13082 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16623-2009 proposto da:

S.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 58, presso lo studio dell’avvocato RODA’ CARMELA

MARGHERITA, rappresentato e difeso dagli avvocati GARAFFA FILIPPO,

GIUSEPPE STILO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE DELLA VITTORIA 9, presso

lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2008 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata, in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. Con sentenza depositata il 23.5.2008 il tribunale di Reggio Calabria ha accolto l’appello proposto da Telecom Italia s.p.a.

avverso la sentenza del giudice di pace di Villa San Giovanni, con cui la stessa veniva condannata a restituire all’attore S. C.D. la somma di Euro 21,92 incassata per spese di spedizione delle ultime 60 bollette di fatturazione del contratto di utenza telefonica fissa oltre al pagamento di Euro 125,00 a titolo di risarcimento dei danni ed alle spese processuali. Il tribunale ha rigettato la domanda e condannato l’attore alle spese del doppio grado di giudizio, ritenendo che l’emissione della fattura, attenendo alle operazioni contabili fiscali dell’impresa, si differenzia dalla sua trasmissione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. D..

Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a..

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 8 a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che il tribunale erroneamente ha ritenuto che le somme addebitate dal gestore a titolo di spese di spedizione della fattura al cliente non rientrino nel divieto di cui all’art. 21 cit., comma 8.

3. Il motivo è manifestamente infondato, per essersi sul punto già pronunziata questa Corte con numerose sentenze, antecedenti alla proposizione del ricorso (ex multis: Cass. sez. 3, n. 3532 del 13/02/2009; n. 3533 del 13/02/20099).

Con detti arresti questa Corte ha statuito che, in tema di servizi di telefonia, le spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione dei servizi telefonici (cosiddette bollette telefoniche) non debbono necessariamente gravare sull’impresa che eroga il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi dal D.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, art. 21, comma 8, introdotto dal D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 687, in quanto la spedizione non può ritenersi segmento dell’operazione di emissione della fattura, nè ricondursi ai conseguenti adempimenti e formalità, segnando, invece, il momento stesso in cui viene a perfezionarsi la fatturazione. Tali spese trovano invece disciplina nell’ambito del diritto civile e della volontà negoziale: delle parti, dovendosi pertanto correlare all’obbligazione di pagamento del servizio telefonico, per cui, ove sia contrattualmente previsto (come nella specie, in forza dell’art. 14, comma 6, delle condizioni generali abbonamento), che esse gravino sull’utente e siano anticipate da chi emette la fattura, è dovuto il relativo rimborso.

Non sono addotte valide; ragioni per discostarsi dal predetto orientamento.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10 e 15.

Assume il ricorrente che con l’atto di citazione davanti al giudice di pace, oltre a contestare l’addebito delle spese di spedizione della fattura, veniva dedotta la violazione della Legge IVA, art. 15 in quanto la Telecom aveva sottoposto ad IVA le spese di spedizione, mentre tali costi non facevano parte dell’imponibile ai fini IVA, riscossa da Telecom.

5. Il motivo è manifestamente fondato, essendosi sul punto anche pronunziata con le predette sentenze questa Corte, affermando che deve essere escluso dalla base imponibile del corrispettive per il servizio telefonico reso dal gestore, come si evince dal citato D.P.R. n. 633, art. 15, comma 1, n. 3.

Le norme che nella legge sull’IVA determinano la base imponibile e le esclusioni del computo della base imponibile permettono di ritenere che, se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile (Legge Iva, art. 15, n. 3).

A questo riguardo, si deve considerare che, in rapporto all’art. 1182 c.c., l’obbligazione di pagamento del costo del servizio telefonico va adempiuta, al domicilio del creditore nè importa che non sia già conosciuta dal debitore, bastando ai fini della applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3 che la somma dovuta alla scadenza sia determinabile in base ai criteri stabiliti nel contratto. E perciò se le parti si accordano invece nel senso che il pagamento possa essere fatto dall’utente dietro ricevimento della fattura che a spese dell’utente e mediante spedizione per posta gli è inviata dal gestore, questa spesa, che per contratto deve essere sopportata dall’utente, è anticipata dal gestore e così rientra tra quelle cui si applica la Legge Iva, art. 15, n. 3.

6. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, comporta l’assorbimento del terzo motivo, attinente alle spese processuali”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che vada rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, assorbito il terzo;

che vada cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Reggio Calabria, in diverso magistrato;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Reggio Calabria, In diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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