Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13082 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13082 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

PU

SENTENZA

sul ricorso 12769-2012 proposto da:
MORELLI

ANTONIO

MRLNTN56A09F839M),

(C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI
ATENE 31, presso l’avvocato DOMENICO VIZZONE,

Data pubblicazione: 24/06/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
COPPOLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

610

FALLIMENTO SACIM METALLI S.R.L., in persona del
Curatore

dott.

PIETRO

DE

VITO

PISCICELLI,

1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 83-A, presso l’avvocato WLADIMIRA
ZIPPARRO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO DE MAIO, giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

382/2012 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/04/2015 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LOPRESTI
PAOLO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso.

in

subordine

rigetto

del

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda ex art. 146 I. fall.
proposta dal Fallimento della Sacim Metalli s.r.l. nei confronti di Antonio Morelli,
amministratore della società, ritenne il convenuto responsabile della mancata
consegna al curatore dei documenti contabili necessari al recupero dei crediti iscritti
a bilancio e lo condannò a risarcire all’attore il danno derivato da tale omissione,

liquidato in € 131,460 oltre interessi.
L’appello proposto dal Morelli contro la decisione è stato respinto dalla Corte
d’appello di Napoli con sentenza dell’8.2.2012.
La corte territoriale, per ciò che nella presente sede ancora interessa, ha rilevato
che il Morelli, venendo meno all’ obbligo impostogli dall’art. 16 n. 3 I. fati., aveva
impedito al curatore di riscuotere crediti che, in mancanza di prova contraria,
dovevano ritenersi iscritti al bilancio per il loro presumibile valore di realizzo; ha
escluso, inoltre, che nel corso del giudizio l’appellante avesse provato di aver
consegnato la documentazione necessaria al recupero e che, in particolare, avesse
dimostrato che i crediti controversi fossero rappresentati da provvigioni e indennità
dovute alla Sacim dalla sua preponente, Alumix s.p.a., e che la società debitrice
fosse stata già condannata al pagamento con sentenza di primo grado emessa
prima del fallimento.
Antonio Morelli ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due
motivi, cui il Fallimento della Sacim Metalli ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza
impugnata “in riferimento” agli artt. 1218, 1227, 2214, 2216, 2392, 2394, 2044, 2047
c.c. e 14 e 16 I. fall.
Sostiene che il giudice d’appello, conformemente a quanto già deciso dal tribunale,
dopo avere escluso che potesse essergli imputato il mancato rinvenimento della
contabilità, avrebbe contraddittoriamente ritenuto che fosse suo onere fornire i
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documenti necessari al recupero dei crediti in contenzioso, senza peraltro tener
conto che egli li aveva già consegnati al curatore o li aveva prodotti in corso di
causa. Assume, inoltre, che da tali documenti emergeva che i crediti iscritti a
bilancio erano quelli vantati da Sacim nei confronti di Alumix a titolo di provvigioni e
indennità e deduce di aver dato notizia ai curatori succedutisi nel tempo
dell’avvenuta emissione della sentenza di primo grado che li aveva accertati.

Lamenta, ancora, che la corte territoriale non abbia considerato che non poteva
essere ascritta a sua responsabilità la mancata consegna di quella parte della
contabilità che, come risultava dalla denuncia da lui sporta il 20 giugno 2003, era
stata oggetto di furto.
Osserva, infine, che, in mancanza di prova dell’effettiva recuperabilità dei crediti, il
danno sarebbe stato erroneamente determinato in una somma corrispondente all’
ammontare iscritto a bilancio.
Quest’ultima censura è palesemente infondata, posto che, come correttamente
rilevato dalla corte del merito, i crediti devono essere iscritti a bilancio secondo il
valore presumibile di realizzazione (art. 2426 n.8 c.c.), cosicché l’iscrizione è fatto
sufficiente a farne presumere, sino a prova contraria (che deve evidentemente
essere fornita dall’amministratore convenuto), non solo l’esistenza ma la concreta
recuperabilità.
Il motivo è, per il resto, inammissibile, in quanto lamenta un inesistente vizio di
contraddittorietà della decisione – che é fondata sul mero rilievo dell’omessa
osservanza dal parte del Morelli dell’obbligo impostogli dall’art. 16, Il comma, n. 3 I.
fall. – e contesta in via meramente assertiva (ovvero senza alcuno specifico
riferimento agli elementi istruttori che varrebbero a smentirli) gli accertamenti
compiuti dalla corte territoriale in ordine alla mancanza di ogni prova sia
dell’avvenuta consegna al curatore della documentazione necessaria alla
riscossione dei crediti iscritti a bilancio sia del fatto che tali crediti fossero quelli

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vantati da Sacim nei confronti della Alumix e che fossero stati oggetto di un giudizio
definito in primo grado con sentenza favorevole alla società poi fallita.
2) Col secondo motivo il Morelli lamenta che non sia stata esaminata l’eccezione
con la quale aveva invocato il concorso del primo curatore nella produzione del
danno, posto che questi non si era attivato per ottenere notizie sull’esito della causa

documentazione che gli era stata consegnata e non aveva assunto alcuna iniziativa
per il recupero dei crediti.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Esso infatti, a prescindere dalla sua assoluta genericità, illustra una questione che
non ha formato oggetto di contraddittorio in sede di gravame. Ne consegue che il
ricorrente non poteva limitarsi ad affermare di averla sottoposta all’esame della
corte territoriale, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe
dovuto richiamare gli specifici passi dell’atto d’appello dai quali risultava la sua
avvenuta devoluzione alla cognizione del giudice di secondo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 8 aprile 2015.

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pendente fra Sacim ed Alumix, non aveva trasmesso al suo sostituto la

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