Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13082 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 02/12/2015, dep. 23/06/2016), n.13082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13560/2013 proposto da:
DAT IMMOBILIARE SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante amministratore unico, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CAMPANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
LEOPARDI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO MONTUSAL SERVICE SRL, in persona del suo Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO MILENA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FEDELE MOREITI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE.
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO dell’1/02/2013, depositata il
12/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In ordine al procedimento iscritto al n. di R.G. 13560 del 2013, è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’impugnazione proposta dalla s.r.l. Dat immobiliare avverso la pronuncia con la quale il tribunale di Taranto, accogliendo la domanda proposta dal fallimento della s.r.l. Montusal Service, dichiarava inefficace la vendita di due Gru effettuata dalla società fallita nei confronti dell’appellante.
A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha affermato: la contestazione della riferibilità della vendita alla società appellante era tardiva non essendo stata sollevata nel primo grado del giudizio; l’annotazione dell’operazione nelle scritture contabili della DAT costituisce prova idonea al riguardo ai sensi dell’art. 2709 c.c.; L’omesso concreto esame dei mezzi da parte del consulente d’ufficio è imputabile esclusivamente alla parte appellante, con conseguente valutazione del comportamento processuale omissivo ex art. 116 c.p.c..
I criteri adottati nella consulenza tecnica d’ufficio sono adeguatamente motivati e condivisibili fondandosi sul loro grado di vetustà e sui valori di mercato.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.
Dat. Ha resistito con controricorso il fallimento della Montusal Service.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2709 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..
In ordine all’art. 2709 c.c., viene rilevato che l’annotazione contabile relativa alla vendita non è stata considerata sotto il profilo probatorio ai fini della determinazione effettiva del valore dei beni;
in ordine all’art. 115 c.p.c., viene rilevato che la curatela fallimentare non ha adeguatamente assolto all’onere di provare la sproporzione del valore dei beni rispetto al corrispettivo non avendo partecipato alle operazioni peritali;
in ordine all’art. 116 c.p.c., viene rilevata l’arbitrarietà della valutazione eseguita dal CTU e l’acritica adesione del Tribunale e della Corte territoriale.
Le medesime censure sono state prospettate alla luce del parametro costituito dall’art. 2697 c.c., ed ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso così come articolato è radicalmente inammissibile in quanto rivolto al di là della veste formale delle censure, solo in apparenza diverse, contesta la valutazione di merito eseguita dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della registrazione contabile e delle risultanze della consulenza d’ufficio, in ordine alla quale, peraltro, si riscontra un’adesione espressa e motivata con riferimento ai parametri valutativi utilizzati.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve ritenersi inammissibile”.
Il Collegio, esaminata la rinuncia accettata in atti, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del procedimento.
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016