Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13082 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 13082 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANTANI Sergio, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M. Chiara Morabito
e Matteo Pavanetto;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici dà questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona in data 18
dicembre 2012.

Data pubblicazione: 10/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti.
Ritenuto che la Corte d’appello di Ancona, con decreto in

stizia al pagamento, in favore di Sergio Mantani, della somma
di euro 9.500, oltre accessori e spese, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la durata eccessiva di un giudizio civile contro di lui promosso,
svoltosi dinanzi al Tribunale di Rimini e alla Corte d’appello
di Bologna;
che la Corte d’appello – detratto il periodo di durata ragionevole, calcolato in cinque anni nei due gradi di giudizio
– ha, per l’eccedenza, quantificata in diciassette anni e mesi
dieci, determinato, appunto, in euro 9.500 l’indennizzo per il
danno non patrimoniale;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Màntani ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno
2013, sulla base di cinque motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che il primo motivo lamenta che il danno non patrimoniale
non sia stato commisurato sull’intera durata della causa;

data 18 dicembre 2012, ha condannato il Ministero della giu-

che con il secondo mezzo ci si duole che non sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost. e in relazione all’art. 6 della CEDU, nella parte

soltanto al periodo di tempo eccedente quello ritenuto ragionevole;
che il terzo motivo deduce, in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della CEDU, sempre in
relazione al criterio di computo;
che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, stante
la loro stretta connessione, sono infondati, giacché l’art. 2,
comma 3, lettera a), della legge n. 89 del 2001, dà rilevanza
solo al periodo eccedente il termine di durata ragionevole;
che questa Corte (Sez. I, 6 maggio 2009, n. 10415; Sez. I,
11 gennaio 2011, n. 478) – nel convalidare questa interpretazione – è anche pervenuta a giudicare manifestamente infondata
la questione di costituzionalità di detta disposizione, nella
parte in cui appunto stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile
alcuna violazione dell’art. 117 , primo comma, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

3

in cui imporrebbe di liquidare l’indennizzo avendo riguardo

fondamentali: infatti, qualora sia sostanzialmente osservato
il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma
nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legi-

per la lesione del diritto in argomento, non comportando una
riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo;
che, diversamente opinando, poiché le norme CEDU integrano
il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del
criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al
novellato art. 111, secondo comma, Cost., in base al quale il
processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole,
potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione
delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati ;
che – hanno precisato le citate pronunce – a conclusioni
diverse non perviene la stessa giurisprudenza della predetta
Corte internazionale, che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado o. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo
2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso al-

slazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro

la durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad
un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue

guendone che, il citato metodo di calcolo previsto dalla legge
italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri
enunciati dalla Corte EDU, non è in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano
irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi
simili;
che il quarto motivo – con cui si lamenta l’errore di calcolo matematico nella determinazione del periodo eccedente
quello di durata ragionevole del processo, che sarebbe di due
anni più lungo – è infondato;
che, infatti, esso muove dal presupposto che la Corte
d’appello avrebbe dovuto valutare tutto il periodo (dal 13
gennaio 1988) fino al 20 dicembre 2013, sottratto il periodo
di cinque anni, ma la censura non tiene conto che la Corte
territoriale ha affermato che, essendo il processo presupposto
ancora in corso in appello, ne andava valutata la durata fino
all’8 novembre 2011, data di presentazione del ricorso per equa riparazione, e sotto questo profilo non c’è censura specifica;

5

tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conse-

che il quinto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 in relazione alla misura dell’indennizzo;

che non sussiste la lamentata violazione e falsa applicazione di legge, perché questa Corte ha già ritenuto che la
quantificazione del danno non patrimoniale soltanto di regola
deve essere non inferiore a euro 750 per ogni anno di ritardo,
in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000 per quelli successivi, e che
è conforme a legge una quantificazione inferiore (pari ad euro
500 per anno di ritardo) quando, in relazione anche alla posta
in gioco del processo presupposto, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni (Sez. II, 24 luglio 2012, n. 12937);
che il ricorso è rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è
considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non
si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma

1 quater

all’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall’art. l, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bi-

6

che il motivo è infondato;

lancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

te Ministero, che liquida in complessivi euro 600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, 1’11 aprile
2014.

rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorren-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA