Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13081 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5285-2009 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

32, presso lo studio dell’avvocato VAGLI VINCENZO, rappresentata e

difesa dagli avvocati FIORENZO SIGNORINI, CALO’ UGO MARIA, giusta

procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS) in persona del suo

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI, 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO

TOMMASO, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIODA MASSIMO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO ATTILIO

14, presso lo studio dell’avv. MARIO MATTICOLI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

12.12.07, depositata il 10/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. C.L. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato al dr. A.P. ed all’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 40/08, depositata il 10.1.2008, con cui veniva rigettata la domanda dalla stessa proposta di risarcimento del danno subito a seguito di asportazione di ciste all’occhio sinistro, con lesione della ghiandola lacrimale, e conseguente sindrome dello occhio secco.

Riteneva la corte di merito, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, che sulla base della consulenza tecnica collegiale era da escludersi ogni lesione o asportazione della ghiandola lacrimale ed ogni colpa dell’operatore, per cui la causa dell’affezione era da ricercarsi in eziologie alternative, che successivamente avevano colpito anche l’altro occhio. Avverso questa sentenza l’attrice ha proposto ricorso per cassazione.

Resistono con controricorsi gli intimati.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del l’art. 2967 c.c. ed il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza. Ritiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base della consulenza di ufficio, che nella fattispecie fosse da escludere una lesione o una errata manovra sulla ghiandola lacrimale, contrariamente a quanto sul punto avevano ritenuto i consulenti di parte.

2.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.

Anzitutto il motivo non rispetto i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis).

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione del motivo per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non è formulato il quesito di diritto nè la parte del motivo relativa ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730).

2.2. Inoltre va osservato che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. S.U. 27/12/1997, n. 13045, Cass. 14/02/2003, n. 2222;

Cass. 25.8.2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

Nella fattispecie lei sentenza impugnata, sulla base delle conclusioni della c.t.u. e, soprattutto delle indagini radiografiche e strumentali eseguite dal collegio peritale, ha escluso la sussistenza di menomazioni alla ghiandola lacrimale, concludendo che andava esclusa ogni colpa nell’operato dell’ A., trovando la sindrome dell’occhio secco un’eziologia alternativa a quella prospettata, tenuto anche conto che eguale sindrome si rea verificata per l’altro occhio.

Le censure mosse dal ricorrente mirano ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio, dato atto che anche l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ha resistito con controricorso, condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non sono superati dalla memoria della ricorrente;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione sostenute dai due resistenti e liquidate per ciascuno in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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