Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13081 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.24/05/2017), n. 13081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11078-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 06/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. L’agenzia delle entrate rettificava ai fini dell’Ilor il reddito di partecipazione dichiarato da M.L. in relazione all’accertamento effettuato nei confronti della società Mo.Ma. e M.L. s.n.c.. La contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Matera lo accoglieva sul rilievo che era stata emessa analoga decisione a favore della società. Appellava l’Ufficio e la CTR lo rigettava richiamando la motivazione della sentenza numero 77/02/08 emessa da altra sezione della stessa commissione tributaria regionale sull’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società. Affermava la CTR che, trattandosi di reddito di partecipazione nella predetta società, andava rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato il reddito imponibile della contribuente così come da essa dichiarato.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a tre motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che va dichiarata l’estinzione del giudizio. Dalla comunicazione della regolarità di definizione della lite depositata presso questo ufficio dall’Avvocatura dello Stato in data 5 maggio 2017 risulta, invero, che l’istanza presentata da M.L. è stata ritenuta regolare e che è stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.
Alla definizione della lite segue la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017