Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13081 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 24/11/2015, dep. 23/06/2016), n.13081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13368-2014 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TEMPIO 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MALEDDU,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO RACANO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2819/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

7/10/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Venezia, sulla domanda di asilo costituzionale e la subordinata di concessione di permesso umanitario proposta dal cittadino nigeriano A.S. ha confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale sulla base delle seguenti affermazioni:

non risulta attivata la preventiva attivazione della fase amministrativa consistente nella domanda proposta avanti le Commissioni territoriali territorialmente competenti. Ne consegue che le domande proposte avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili dal Tribunale e non rigettate nel merito.

L’attivazione di tale fase è preliminare e pregiudiziale rispetto a quella giudiziaria.

Nella specie al cittadino straniero era scaduto il permesso di soggiorno per richiesta di asilo con autorizzazione all’attività lavorativa.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con cinque motivi così sinteticamente riassunti:

Nel primo motivo è dedotto e art. 360 c.p.c., n. 5 che la corte territoriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese “nella fase precedente al primo grado di giudizio” dalle quali era evidente la sussistenza di motivi di persecuzioni e violenza. Nel complesso sono stati erroneamente valutati indizi probanti.

Nel secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 345 e 738 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello ammesso la prova orale richiesta e la comparizione personale.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del principio regolativo dell’onere della prova nei giudizi de quibus per non aver attivato il potere dovere officioso d’integrazione istruttoria.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per avere la corte territoriale negato il permesso umanitario per difetto delle condizioni per il rifugio, senza considerare che i presupposti per il permesso umanitario possono essere diversi e sono più ampi.

Nel quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per non avere la Corte d’Appello ritenuto immediatamente precettiva la norma e conseguentemente autonoma la domanda di asilo costituzionale, ravvisandone i presupposti nelle condizioni per ottenere il rifugio politico o la mera facoltà di permanere sul nostro territorio nella fase di accertamento del riconoscimento dello status sopra indicato. In via subordinata viene anche sollevata eccezione d’ilegittimità costituzionale di tutte le norme che sulla base del diritto vivente costituito dalla sentenza n. 25028 del 2005 della Corte di cassazione.

I motivi di ricorso sono inammissibili dal momento che nessuno di essi colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale tutte le domande proposte, anche quella relativa all’asilo costituzionale avrebbero richiesto la preventiva attivazione della fase davanti alle Commissioni territoriali, dal momento che anche l’asilo costituzionale è interamente assorbito dal sistema normativo della protezione internazionale composto dal rifugio politico, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. (Cass. 10686 del 2012).

Non si comprende nè dall’esame della sentenza impugnata nè dall’esposizione dei fatti del ricorso del tutto carente sullo svolgimento del processo se vi sia stato un pregresso giudizio relativo a domande di protezione internazionale o se tale giudizio sia in corso; se il richiedente presumibilmente già titolare di un permesso umanitario a fini di richiesta di asilo fosse stato colpito da un provvedimento di revoca e per quali ragioni. Non è, in conclusione chiara la condizione attuale del richiedente in ordine al soggiorno nel nostro territorio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit.

D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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