Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13081 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13673-2020 proposto da:

H.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 565/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSE11

A, depositata il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.S., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), ricorre contro la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta confermativa dell’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha negato la protezione internazionale o umanitaria da lui invocata per il timore “di essere ucciso dai (OMISSIS) o dalla polizia perché ritenuto una spia indiana”;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., é stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con tre motivi il ricorrente denuncia la violazione: della Conv. Ginevra, art. 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riguardo alla credibilità della narrazione (1 motivo); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in uno all’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’acquisizione di COI funzionali al riconoscimento della protezione sussidiaria (2 motivo); del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, commi 6 e 19, e art. 8 Cedu, in uno all’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla invocata protezione umanitaria (3 motivo);

3. ritenuto che, al di là della inammissibilità del primo motivo, che veicola censure generiche e di merito (ex plurimis Cass. n. 28643/2020, Cass. n. 3340/2019, Cass. n. 32064/2018, Cass. n. 8758/2017) e del secondo (poiché la Corte territoriale ha in realtà acquisito C.O.I. aggiornate e qualificate), il terzo – che valorizza l’integrazione lavorativa raggiunta in Italia e la mancanza dal Pakistan ormai dal 2010 – merita, ad avviso del Collegio, di essere esaminato dopo che le Sezioni Unite di questa Corte si saranno pronunciate sulla questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili” (Cass. Sez. 6-1, 11 dicembre 2020, n. 28316);

4. segue il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della suddetta decisione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 02 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA