Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13080 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 30/06/2020), n.13080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26799/2014 R.G. proposto da:

C.E.V. srl a s.u. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante sig.ra Marzoli Cinzia, con l’avv. Arseni Antonio, con

domicilio in Roma via Fratelli Laurana n. 4 int. 2, presso lo studio

Vella Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Roma n. 1673/06/14, pronunciata il 26 giugno 2013 e

depositata il 19′ marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere M. Fracanzani Marcello.

Fatto

RILEVATO

La contribuente, società a r.l. a socio unico ora in liquidazione, è articolazione strumentale del Comune di Viterbo ed in data 29 ottobre 2009 era destinataria di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006. In particolare le venivano contestate attività oggettivamente inesistenti, ovvero eccentriche rispetto all’oggetto sociale; costi non deducibili, nella specie spese per carburanti non univocamente registrate; buoni pasto, parimenti non chiaramente riferibili a dipendenti. Onde, la perdita di esercizio riferita all’anno d’imposta 2006, veniva ridotta da Euro 353.260,00 ad Euro 141.630,00 e, di conseguenza venivano rideterminate maggiori imposte a titolo di IRAP per Euro 10.052,00 e di IVA per Euro 40.684,00.

Esperita senza che si perfezionasse la procedura di accertamento con adesione, la contribuente insorgeva dinanzi alla CTP, ma vedeva rigettato il suo ricorso. Donde l’appello in cui sostanzialmente lamentava il mancato esercizio dei poteri istruttori della CTP in ordine alla verifica della contabilità presso consulenti e fornitori, al fine di giustificare l’esistenza e i destinatari delle operazioni contestate e dei relativi costi.

La CTR rigettava il gravame, argomentando circa il carattere discrezionale dell’esercizio dei poteri istruttori e affermandone, comunque, l’irrilevanza nella fattispecie. Riteneva, infatti, che la contabilizzazione di un’operazione non ne dimostra l’esistenza e che, comunque, i consulenti e i fornitori all’uopo interpellati avevano negato la prestazione, o non erano stati in grado di dettagliarne i contorni che potessero renderla univoca e, quindi, deducibile.

Ricorre per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura deposita memoria di stile con cui si riserva di spiegare eventuali difese orali in udienza.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione art. 2697 c.c. e, in generale, delle norme sul riparto dell’onere della prova. In sostanza, si afferma che aver contestato l’inesistenza delle operazioni o la genericità della contabilizzazione non è sufficiente per recuperare a tassazione i relativi costi, poichè la P.A. dovrebbe dimostrare dettagliatamente tutti i profili.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere che è sufficiente che l’Ufficio individui e fornisca indizi precisi e concordati per porre a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria e, dunque, l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

In fattispecie analoghe a quella in esame e riferite alla detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi nel caso di fatture per operazioni inesistenti (Cass. 19.10.2918 n. 26453, 17.7.2018 n. 19000, 05.07.2018 n. 17619, n. 9851/2018, n. 24426 del 30/10/2013), ha ancora di recente chiarito che “la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi; spetta all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può consistere in presunzioni semplici, poichè la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 06/06/2012). Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata; l’amministrazione, per disattendere la contabilità del contribuente, deve indicare qualche elemento, anche indiziario, che infici la contabilità e non può limitarsi a una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente (Cass. n. 21953/2007; Cass. n. 1727/2007). A quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Quest’ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n. 12802 del 10/06/2011).”

Di tali principi ha fatto buon governo la CTR, specificando anche in sentenza i fatti che l’amministrazione finanziaria ha posto a fondamento della sua pretesa, che non sono stati validamente opposti nè dalla contribuente, nè dai fornitori delle prestazioni contestate.

2. Con il secondo motivo di ricorso si rileva la violazione degli artt. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dichiaratamente interpretato in modo “espansivo” per coprire il vuoto sul sindacato di motivazione lasciato dal n. 5 novellato.

Il motivo è infondato.

In disparte i profili di inammissibilità del motivo, che non contiene l’esposizione dei fatti rilevanti in funzione della comprensione del motivo stesso, nè riporta i passi degli atti precedenti cui è collegata la censura, esso è comunque infondato.

Dal testo della sentenza impugnata, invero, emerge che la CTR in motivazione ha opportunamente richiamato e fatto buon governo dei principi di questa Corte nella materia al suo esame (Cass. Civ. 24/07/2009 n. 17377 e 25/10/2012 n. 18446), sicchè, anche sotto questo profilo è esente da vizi e da censure.

In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Ufficio.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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