Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13080 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5270-2009 proposto da:

S.C., B.R., elettivamente domiciliate in

ROMA,, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell’avvocato RANALLI

GIOVANNI, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2008 del TRIBUNALE di TERNI del 26/02/08,

depositata il 04/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Santirocchi Giovanna, (delega avvocato Ranalli

Giovanna), difensore delle ricorrenti che si riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. S.C. e B.R., in S., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 152/2008, che rigettava il ricorso in opposizione proposta dalle predette ricorrenti avverso il pignoramento mobiliare eseguito nell’abitazione del S. dalla Milano Assicurazioni, quale creditrice dell’intimato S.S., rispettivo padre e marito delle predette, e con loro convivente.

Assumeva il tribunale che le opponenti non avevano provato con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento che i mobili si appartenevano a loro; che le scritture esibite (a volte fatture), analiticamente esaminate dal giudice di merito, o non erano sottoscritte o presentavano una descrizione sommaria dei beni o erano prive di data o costituivano mere proposte di commissione.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le opponenti. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

2. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 116 c.p.c. ed il vizio motivazionale della sentenza, poichè erroneamente il giudice di merito avrebbe rilevato che la fattura della falegnameria Mobili Errico non presentasse un indirizzo diverso da quello della casa del debitore, mentre tanto non era vero.

3. Il motivo è inammissibile, risolvendosi la censura in un travisamento del fatto.

Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 10/03/2006, n. 5251;

Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202.

4. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 116 e 621 c.p.c., in relazione all’art. 3 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza.

Assumono le ricorrenti che i singoli atti, specificamente indicati nel ricorso, provavano che i singoli mobili erano stati acquistati dalle opponenti.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se in tema di opposizione di terzo all’esecuzione, la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante possa essere fornita con qualunque scritto, – ivi incluse le fatture commerciali le proposte di commissione ed i buoni di consegna – attestante l’acquisto dei mobili successivamente pignorati in data certa anteriore al pignoramento.

5.1. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. Anzitutto esso non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, in quanto, pur riferendosi a documenti, non ne trascrive il contenuto, nelle parti salienti, ma indica solo ciò che a suo parere da tale documento risulterebbe provato.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o erratamente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2 005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

5.2. Inoltre il quesito di diritto non risponde al paradigma normativo di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360 c.p.c., comma 1 deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass. 03/08/2007, n. 17108). Il quesito, quindi,deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

Tanto non si è verificato nella fattispecie, essendo il quesito privo di un concreto riferimento alla fattispecie in esame ed al preteso errore in cui sarebbe incorso il giudice”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione va emessa per le spese processuali;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA