Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13080 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 23/06/2016), n.13080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8943-2015 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO DE GREGORI

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO GIANNINI,

PIER GIORGIO PIZZORNI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1646/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

25/11/2014, depositata il 31/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Andrea Vecchio Verderame (delega avvocato

Gianfranco Tobia) difensore della controricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– il Tribunale di Genova, accogliendo la querela di falso proposta da G.G. nei confronti di D.G., dichiarò la falsità del testamento olografo di C.L.;

– sul gravame proposto dalla D., la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D. G. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso G.G.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 195 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio) appare inammissibile, in quanto il ricorrente censura – nella sostanza – la valutazione dei giudici di merito circa le conclusioni della esperita C.T.U., valutazione che è insindacabile in sede di legittimità;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento alle osservazioni tecniche presentate in appello) appare manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha preso in esame le osservazioni tecniche presentate e le ha valutate, ritenendo le censure inammissibili per essere non specifiche in relazioni alle valutazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 342 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio) appare inammissibile, in quanto punta a sottoporre alla Corte un riesame degli elementi di prova acquisiti, inammissibile in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

oppure:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, in quanto – per un verso – la Corte territoriale ha comunque preso in esame il contenuto della relazione tecnica depositata in appello, rilevandone la inconducenza, e – per altro verso – col ricorso non viene dedotto alcun “fatto storico” decisivo il cui esame sia stato omesso (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), riducendosi le censure ad una critica alle valutazioni in fatto dei giudici di merito;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA