Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13080 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TREIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREALPINA TERMOSANITARIA SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 24.6.2006 e stato notificato alla “Prealpina Termosanitaria spa” in liquidazione un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositala 11.5.2005), che ha accolto l’appello proposto dalla predetta società contro sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 593/33/2002. che aveva respinto il ricorso dalla società medesima proposto avverso il diniego di corresponsione degli interessi maturati su credito IVA relativo al 1985 e rimborsato il 5 giugno 1997.

Non ha svolto difese la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 6.4.2011.

in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

L’Amministrazione ha negato il pagamento degli interessi su rimborso del credito di imposta iva relativo all’anno 1985, respingendo l’istanza di data 25.2.2002 proposta dalla società contribuente e opponendo l’intervenuta prescrizione del credilo, poichè obbligazione autonoma rispetto a quella principale di rimborso del capitale, che era stata adempiuta in data 5.6.1997. Avverso detto diniego la società contribuente ha proposto impugnazione che l’adita CTP ha disatteso, sull’assunto che il ricorso non fosse stato tempestivamente proposto, rispetto al giorno del rimborso del capitale (rimborso inteso come provvedimento di implicito diniego).

L’appello proposto dalla società contribuente è stato accolto dalla CTR di Milano.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’adempimento dell’obbligazione di rimborso del capitale (avvenuto in data 5.6.1997) ha avuto effetto interruttivo della prescrizione dell’obbligazione di corresponsione degli interessi, siccome questi ultimi costituiscono “un accessorio al capitale, accedendo quindi alla richiesta principale”. Da qui la tempestività della domanda di rimborso proposta in data 25.2.2002.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 62.000,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2944 c.c. e dell’art. 2219 c.c., n. 2 – art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 21 dicembre 1992, n. 546, art. 21 – art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con l’anzidelto motivo la parte ricorrente si duole della violazione del principio secondo cui gli interessi (che siano corrispettivi, compensativi o moratori) hanno un fondamento autonomo rispetto all’obbligazione pecuniaria cui accedono – tanto che essi possono essere attribuiti giudizialmente solo su espressa domanda di parte e tanto che la rinuncia alla prescrizione del credito principale non implica anche rinuncia alla prescrizione dell’obbligazione per gli interessi – per quanto si tratti di obbligazione attinente ad un rapporto tributario. Perciò, il pagamento del capitale non poteva considerarsi come riconoscimento implicito se non del solo debito relativo alla sorte capitale.

Il giudice di secondo grado aveva – dunque – erroneamente attribuito effetto interruttivo della prescrizione concernete l’obbligazione al pagamento degli interessi all’adempimento dell’obbligazione per il capitale, anche perchè altrimenti- a detto adempimento avrebbe dovuto attribuire natura di provvedimento implicito di rigetto di quella accessoria, con il conseguente onere per la contribuente di farne impugnazione entro il termine fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e perciò con la necessità da parte del giudicante di rilevare l’avvenuta decadenza da detta facoltà di impugnazione, così come aveva correttamente ritenuto il giudice di primo grado.

Il motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto.

Occorre anzitutto inquadrare nella sua precisa tipologia l’obbligazione di cui qui si discute, non meno che la durata della prescrizione a cui essa è soggetta, tenendo in considerazione che il D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 16 prevede espressamente che:

“Gli interessi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3 bis come modificato dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.”.

L’art. 38 bis menzionato nella anzidetta disposizione è riferito ai rimborsi di cui all’art. 30 (conguagli o eccedenze d’imposta) e prevede, a sua volta, che “Sulle somme rimborsale si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”.

Per quanto si desume dalle anzidette norme, appare incontrovertibile che si tratti qui di interessi moratori, di fonte legale (sicchè non vi ragione di alcuna specifica richiesta o costituzione in mora per ottenerne l’adempimento), interessi che sono dovuti a causa del mancato pagamento di una “somma da versarsi in unica soluzione” (quale è appunto l’eccedenza a credito determinata dalla parte contribuente nella dichiarazione annuale).

E’ perciò, se anche la norma del sopra menzionato art. 1, comma 16 non avesse espressamente previsto che siffatti interessi sono soggetti alla prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (prescrizione decennale), non vi sarebbe stata comunque ragione per supporre applicabile l’art. 2948 c.c., n. 4 (prescrizione quinquennale), norma che – per pacifico indirizzo giurisprudenziale- trova applicazione per le sole obbligazioni “periodiche e di durata”, se pure originanti da una causa debendi unica, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (in termini Cass. Sez. 1^. Sentenza n. 23670 del 06/11/2006).

Si ritengono – invece – soggiacere alla prescrizione decennale, le obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione cosi istantanea come differita o ripartila nel tempo, nelle quali -comunque- la prestazione sia strutturalmente suscettibile di adempimento “uno actu”. Con riferimento alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, per esempio, questa Corte ha avuto già modo in più di una occasione (per tutte, Cass. Sez. 5. Sentenza n. 2941 del 09/02/2007) di precisare che:”in tema di IVA, il credilo erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4 “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.. in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”. Ciò che non può non valere anche per l’obbligazione restitutoria delle eccedenze già corrisposte, e quindi per gli interessi moratori che vi pertengono. atteso che anche questi ultimi vanno versati in unica soluzione e atteso che.

decorrendo automaticamente l’obbligazione del loro pagamento dalla scadenza del termine di cui si è detto, l’obbligazione stessa comincia il suo percorso prescrizionale a far tempo da medesimo termine utile per la prescrizione del credilo principale (in termini Cass. Sez. 1. Sentenza n. 23746 del 16/11/2007. con riferimento agli interessi moratori dovuti per ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 27/11/2009 con riferimento ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un’unica obbliga/ione principale).

Consegue – insomma – da ciò che si è appena detto che il credito del contribuente per gli interessi moratori di cui qui trattasi si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il credito – indicato nella dichiarazione annuale IVA – si consolida, essendo decorsi due anni senza che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento (in termini si veda anche Cass. 25.3.2009, n. 7180 e Cass. Sez. 5. Sentenza n. 25717 del 09/12/2009).

Tutto ciò posto, sarebbe già sufficiente il rilievo officioso (consentito dalla natura indisponibile e di interesse generale delle situazioni soggettive qui coinvolte) de già maturato termine della prescrizione nell’intervallo ultradecennale intercorso tra la data de novantesimo giorno successivo alla presentazione (nel corso dell’anno 1986) della dichiarazione annuale IVA e la data (5.6.1997) del rimborso del capitale, per concludere che all’anzidetta data del rimborso l’obbligazione accessoria vantata dal contribuente doveva intendersi ormai prescritta.

Mette conto, tuttavia, esaminare egualmente il nucleo del motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia, per giungere al medesimo effetto sostanziale. Ed invero, ciò che l’Agenzia lamenta è che il giudice di appello abbia ritenuto fonte di interruzione del decorso del termine prescrizionale, (erroneamente ritenuto) non ancora maturato alla data del rimborso del capitale, la condotta dell’Amministrazione consistita nell’adempimento dell’obbligazione di rimborso, sul presupposto (probabilmente implicito, perchè il giudicante non lo specifica apertamente) che detto rimborso implichi anche una sorta di provvedimento negativo in ordine alla debenza dell’obbligazione accessoria.

Ed invero, è possibile supporre che con il proprio provvedimento il giudice di appello abbia inteso adeguarsi alla ratio di un (isolato) precedente di questa Corte (Cass. 13.5.2005, n. 10097) nel quale è stato sostenuto che: “In tema di IVA. il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell’imposta versata in eccedenza limitatamente alla sorte capitale e non preveda il pagamento dei relativi interessi assume “ex lege”. stante il vincolo di “connessione necessaria” stabilita dalla legge speciale tributaria, il valore sia di rifiuto di pagare gli interessi che di riconoscimento della obbligazione presupposta, con la conseguente applicabilità dell’art. 2944 cod. civ. ai fini della interruzione del termine di prescrizione”.

Nella motivazione dell’anzidetta pronuncia si precisa ancora che:

“inotre, proprio la circostanza, invocata dalla parte ricorrente, che gli interessi hanno un fondamento autonomo rispetto alla obbligazione pecuniaria alla quale accedono, comporta la possibilità di individuare due autonomi provvedimenti: uno di accoglimento della richiesta di rimborso dell’iva versata in eccedenza ed un altro di rigetto della richiesta di pagamento degli interessi. Tuttavia, l’autonomia concettuale delle due obbligazioni. non elide il vincolo di “connessione necessaria” stabilita dalla legge speciale tributaria, nella parte in cui prevede il pagamento degli interessi legali. Pertanto, il provvedimento all’origine del contenzioso, assume, ex lege, il valore di rifiuto di pagare gli interessi, e di riconoscimento della obbligazione presupposta”.

Questo collegio non può tuttavia aderire alla impostazione che la pronuncia anzicitata ha inteso assegnare alla questione controversa, così finendo per porsi in contrasto con l’indirizzo costante e uniforme che le sezioni civili della Corte Suprema hanno affermalo e continuano a ribadire in tema di autonomia e di autonoma negoziabilità dell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, nonostante il legame – solo genetico – di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.

Infatti, muovendo dall’anzidetto presupposto, questa Corte – anche recentemente. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007 – ha ribadito che “Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, ove non sia ad esso chiaramente riferito, stante l’autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma”.

Ma un più risalente indirizzo aveva impostato – in termini più generali – e analogamente risolto la questione negli stessi termini sostanziali. In tema di imposte indirette, il debito relativo agli interessi già maturati, trovi o meno fondamento nella L. 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, suscettibile di vicende indipendenti. Pertanto, la prescrizione del credito per gli interessi (nel termine di cui all’art. 2948, n. 4. in difetto di specifiche norme) resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito d’imposta ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest’ultima, ivi comprese quelle derivanti dall’ingiunzione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10738 del 15/12/1994;

negli stessi termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15222 del 06/08/2004e Cass. Sez. 5. Sentenza n. 5954 del 14/03/2007).

Insomma, la relazione di connessione genetica e di autonomia funzionale intercorrente tra capitale ed interessi, rende insensibili le vicende di questi ultimi rispetto a quelle del credito principale, sicchè non vi è ragione di postulare (quasi come regola avente fonte nella pura e semplice interconnessione necessaria tra le due distinte utilità, e senza la precisa identificazione di circostanze di fatto che valgano a rendere esplicitamente sintomatica di una determinata intenzione la precipua condotta dei solvens) che il provvedimento di adempimento della sola frazione principale del debito “assume, ex lege, il valore di rifiuto di pagare gli interessi”.

Così potrebbe postularsi che sia allorquando l’adempimento del capitale potesse qualificarsi come adempimento “parziale” del debito (in termini Cass. Sez. 3. Sentenza n. 3371 del 12/02/2010), ma la già chiarita autonomia funzionale tra obbligazione relativa al capitale ed obbligazione relativa agli interessi impone che di esse si tenga conto come di due distinte obbligazioni. sicchè in nessun caso potrebbe attribuirsi all’adempimento dell’obbligazione principale la valenza di atto incompatibile con l’intenzione di disconoscere la debenza degli interessi, perciò l’idoneità a determinare l’interruzione anche della prescrizione relativa all’obbligazione accessoria, ai sensi dell’art. 2944 cod civ. Non resta che concludere nel senso che la sentenza di secondo grado che non si è attenuta ai predetti principi – deve essere cassata.

Poichè non necessitano ulteriori accertamenti di merito (apparendo pacifico l’intervenuta estinzione dell’obbligazione qui controversa, per effetto del decorso del termine prescrizionale) la lite può essere decisa, con l’integrale reiezione dell’impugnazione del diniego di pagamento.

La regolazione delle spese di causa può essere impostata al criterio della integrale compensazione, attesa la complessità delle questioni giuridiche sottese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego. Compensa tra le parli le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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