Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1308 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 22/01/2020), n.1308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4657/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Boccia,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Acierno, in Roma, viale del Policlinico n. 131, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 6059/24/17, depositata il 4 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- S.D. ricorreva avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 64.519,55, notificatole il 22 settembre 2014, quale spedizioniere rappresentate doganale diretto dell’importatore (ditta Pasite s.r.l.), per il maggior valore accertato della merce importata, rispetto a quello dichiarato in 6 bollette doganali di importazione.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 18110/13/2015, avverso cui l’Agenzia delle dogane presentava appello.

1.2 La commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 6059/24/17 pubblicata il 4 luglio 2017, rigettava l’appello ritenendo (Ndr: testo originale non comprensibile) revisione della dichiarazioni per decorso del termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, senza che fosse intervenuta alcuna causa di interruzione, operante la proroga di tale termine mancando tempestiva trasmissione di una notizia criminis.

2.- L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con 1 motivo e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

2.- S.D. resiste con controricorso con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso avverso per vari motivi, e ne sostiene comunque l’infondatezza, chiedendone il rigetto, vinte le spese. Ripropone poi i motivi dell’appello incidentale a suo tempo proposti, su cui la Commissione tributaria regionale non si è pronunziata, ritenendoli assorbiti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.-E’ preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente.

4.1- E’ infondata l’eccezione di mancanza di specificità del ricorso, per omessa indicazione dei motivi per cui si chiede la cassazione (con riferimento all’art. 360 c.p.c., e art. 360 bis c.p.c.), formulata in considerazione del fatto che, a detta della S., il ricorso avverso avrebbe reiterato i medesimi argomenti utilizzati nelle precedenti fasi di giudizio, senza svolgere alcuna specifica critica avverso la sentenza impugnata.

4.2- Ancorchè il riferimento normativo cui l’eccezione è affidata appaia improprio, tuttavia essa si riferisce all’evidenza alla formulazione dei motivi del ricorso. Osserva, al riguardo, la Corte che il ricorso introduttivo presenta un grado di specificità del tutto sufficiente per consentire sia alla controparte che al giudicante l’esatta individuazione delle questioni da cui ha avuto origine il contenzioso e delle censure in diritto formulate dalla ricorrente avverso la decisione impugnata. Risulta dunque soddisfatta la finalità per cui sono previste le forme processuali richieste dalla legge, che è quella di fornire al giudice tutti gli elementi necessari e sufficienti per decidere sul merito del ricorso.

4.3- Sono infondate le eccezioni con cui si lamenta l’inammissibilità del ricorso con riferimento alle modalità della notifica, che è stata effettuata in via telematica nonostante il processo originario fosse cartaceo, con atto asseritamente privo di firma digitale.

4.4- Infatti nessuna norma impone alle parti a pena di inammissibilità di effettuare le notifiche degli atti in modo tradizionale qualora il processo sia stato introdotto con modalità cartacee.

4.5- Inoltre, nel caso in esame, alla copia del ricorso depositata presso la Cancelleria della Corte è allegata copia degli originali informatici del ricorso e della notifica sottoscritti con firma digitale dall’Avvocato dello Stato, dei messaggi di posta elettronica certificata spediti al destinatario dall’Avvocatura dello Stato, delle ricevute di accettazione e di consegna di tali messaggi, la cui conformità agli originali è attestata e sottoscritta dall’Avvocato dello Stato, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 6 e 9. Nè la controparte, che ha ricevuto l’atto ed ha svolto compiutamente le sue difese, ne ha messo in dubbio la conformità alla copia depositata. La notifica del ricorso, dunque, appare regolare, anche in considerazione dei condivisibili principi di diritto enunciati in questa materia dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 24 settembre 2018 n. 22438).

5.- Tanto premesso, il ricorso è fondato. Con l’unico motivo proposto si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 9-11, del Reg. CEE. n. 2913 del 1992 (CDC), art. 221, D.P.R. n. 43 del 1972 (TULD), art. 84, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erroneamente, secondo l’Agenzia, il giudice del merito avrebbe ritenuto non operante la proroga del termine per l’accertamento, che ricorrerebbe invece per la sola circostanza che il fatto materiale che ha originato l’obbligazione doganale fosse astrattamente qualificabile come penalmente rilevante, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’azione penale e dal suo esito. Nel caso in esame, infatti l’Amministrazione aveva dato comunicazione all’A.G. del ruolo svolto dalla S., insieme ad altri soggetti, in una organizzazione stabile finalizzata a reiterate condotte di contrabbando intraispettivo per sottofatturazione delle merci.

5.1- La sentenza impugnata non è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Sezione, cui occorre dare continuità, per cui “in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data della irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza del’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, ovvero tale atto sia ricevuto entro lo stesso termine dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali della polizia giudiziaria” (Cass. Sez. V, 12 gennaio 2018 n. 615).

5.2- Nel caso in esame, invece la Commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che entro il termine triennale, ai fini della proroga, dovesse essere trasmessa una specifica notizia di reato nei confronti della contribuente, e non che fosse sufficiente la sola astratta rilevanza penale del fatto contestato dall’Amministrazione finanziaria, nella fattispecie confermata dalle vicende penali susseguenti documentate dall’Agenzia ricorrente.

5.3- Nè rileva la circostanza che nella prima notizia di reato trasmessa la PASITE non figurasse espressamente fra i sospetti, dato che questa Corte ha già avuto modo di precisare, a tale riguardo, che “ricorre l’ipotesi di atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva allorquando l’atto, obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale delle autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi. Non occorre, peraltro, accertare se, in relazione a tale fattispecie, sia iniziata o possa essere iniziata un’azione penale, essendo condizione necessaria, ma anche sufficiente, la qualificabilità dell’atto stesso come reato: ciò che viene in evidenza, quindi, non è l’evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l’ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis” onde “l’ulteriore conseguenza della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell’atto passibile di azione giudiziaria dell’identità degli imputati” (Cass. 23 aprile 2010, n. 9773, Cass. 30 dicembre 2011, n. 30710, Cass. 8 marzo 2013 n. 5898).

6.- In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto qui indicati, valutando anche i rimanenti motivi di appello proposti dalle parti e ritenuti assorbiti dalla sentenza annullata. Si rimette al giudice di rinvio anche la pronunzia sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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