Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1308 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1308 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 6019-2012 proposto da:
SAMMATRICE SALVATORE SMMSVT71S12M088J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio
dell’avvocato ALVINO EDVIGE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BERRETTA TOMMASO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
INA ASSITALIA SPA per atto di fusione per incorporazione di INA
Vita spA e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA nella Fata
Assicurazioni SpA che ha assunto la nuova denominazione INA
ASSITALIA SPA e per essa la propria mandataria e rappresentante
Generali Business Solutions S.c.p.A. in persona dei procuratori
speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 22/01/2014

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

GUASTELLA MARIA GRAZIA RITA SEBASTIANA,
BENNARDELLO ANNA MARIA, GUASTELLA ANGELO
MARIA ANTONIO, COMPAGNIA ASSICURAZIONI UNIPOL
SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 1555/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 10.11.2011, depositata il 30/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Vincenti che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2012 n. 06019 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

nonchè contro

6019/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria
relazione del seguente tenore:
<>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione degli artt. 183, 184
c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.

3

Catania respingeva il gravame interposto dal sig. Salvatore

6019/2012

Il

ricorso

si

appalesa

sotto

plurimi

profili

inammissibile.
Va anzitutto osservato che risulta nel ricorso del tutto
omessa l’esposizione del fatto e della storia del

requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa,
prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per
cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c., postula che il
ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente
contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti
strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai
motivi o tradotta in una narrativa analitica o
particolareggiata dei termini della controversia, offra
elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa
non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche
delle varie vicende del processo e delle posizioni
eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno
partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere
conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza
necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi
compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 28/2/2006, n. 4403;
Cass., 19/4/2004, n. 7392).
Esso risulta altresì formulato in violazione del requisito
richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di

4

procedimento, in violazione del principio in base al quale il

6019/2012

merito

E es., alle <>, alla

sentenza di I grado, al <>,
alle<>, alle <>, alla <>, ai <>, alle
<>, alla «produzione di copia della
rivista specializzata e di documentazione idonea>>, alla
<>, alla
<>, ai <>, alla «prova resa
dalla dipendente dell’Ufficio sinistri di quella Compagnia>>
alla «mancata comparizione dell’ispettore che all’epoca ebbe
a

trattare

il

sinistro>>]

limitandosi

a

meramente

richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente
indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi
( v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009,
n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n.
29279 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n.
19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279).

5

dell’INA ASSITALIA>>, alla <>,

6019/2012

Il l ° motivo risulta altresì non recare nemmeno
l’indicazione delle norme asseritamente violate, le censure
non risultando pertanto formulate in modo chiaro ed
intellegibile, sicché questa Corte non viene posta in grado

ricorrente ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v.
Cass., 21/8/1997, n. 7851), e di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificarne il fondamento (v. Cass.,
18/4/2006,

n.

8932;

Cass.,

20/1/2006,

n.

1108;

Cass.,

8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n.

16132; Cass.,

25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n.

15177; Cass.,

12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute
nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass.,
24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass.,
1 0 /2/1995, n. 1161).
Deve porsi infine in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne

6

di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali il

6019/2012

la attendibilità e la concludenza,

scegliere tra le

risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità

il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi>>;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso
tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle
deduzioni proposte dal ricorrente nella memoria;
ritenuto

che

il

ricorso va pertanto

dichiarato

inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza in favore della controricorrente
società ma Assitalia s.p.a. (già Assitalia – le
Assicurazioni d’Italia s.p.a), mentre non è a farsi luogo a

7

riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso

6019/2012

pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in
favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto
attività difensiva;
P.Q.M.

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 1.500,00 di cui
euro 1.300,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge
in favore della controricorrente società ma Assitalia s.p.a.
(già Assitalia – le Assicurazioni d’Italia s.p.a.).

Roma, 7/11/2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA