Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1308 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/01/2018, (ud. 11/10/2017, dep.19/01/2018),  n. 1308

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Centro Diagnosi s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza di questa Suprema Corte n. 2138 del 29 gennaio 2013, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassava con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 32/2010/66, di parziale accoglimento dell’appello della D.N.A. s.r.l. (ora Centro Diagnosi s.r.l.) avverso la decisione della Commissione provinciale di primo grado.

Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale si deduce che nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata il contraddittorio non fu costituito regolarmente, perchè l’Amministrazione aveva notificato il ricorso per cassazione presso il difensore originariamente nominato per il giudizio di merito, nonostante il medesimo fosse stato sostituito da un diverso professionista, che era comparsa all’udienza di discussione dinanzi alla Ctr e aveva depositato l’atto di nomina a seguito di rinuncia del precedente difensore.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con contro ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’errore revocatorio è stato identificato nel fatto che la notificazione del ricorso, poi definito con il provvedimento di cui si chiede la revocazione, non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata non presso l’ultimo difensore domiciliatario, bensì presso il precedente difensore, sostituito nel corso del giudizio di primo grado.

Il ricorso presenta più profili inammissibilità.

In disparte la carenza di autosufficienza per la mancata trascrizione dei documenti da cui si dovrebbe evincere che il difensore originario fu sostituito da un nuovo difensore, è assorbente il rilievo che il tipo di errore denunciato, che non configura un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ma una omessa valutazione delle risultanze processuali. Costituisce fermo orientamento di questa Suprema Corte che, seppure l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita (Cass. n. 25654/2013; n. 26278/2016; n. 23173/2016; n. 16136 del 2009).

E’ ancora da rilevare che l’ordinanza oggetto della domanda di revocazione è stata depositata il 29 gennaio 2013, mentre il ricorso per revocazione è stato consegnato per la notificazione il 3 novembre 2015.

La ricorrente invoca l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, deducendo di avere avuto legale conoscenza del giudizio di cassazione solo in concomitanza della comunicazione del provvedimento con il quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di rinvio.

La deduzione è infondata. L’impugnazione che non rispetti il termine annuale di decadenza implica la esistenza di due presupposti: si tratta del concorso di una condizione soggettiva, data dalla nullità degli atti indicati, con la condizione soggettiva rappresentata dalla mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità.

Non rileva quindi la nozione di conoscenza legale, ma occorre che le nullità indicate dalla norma abbiano, in concreto, impedito la conoscenza del processo in tempo utile annuale.

In ordine alla prova, la giurisprudenza della Corte pone la seguente distinzione: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, (perchè è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la parte stessa possa avere in concreto conosciuto l’atto), si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto (Cass. n. 2817/2009; n. 18243/2008).

Quanto al contenuto dell’onere imposto al contumace, costui è “tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni (Cass. n. 833/2007).

In contrasto con tali principi, la ricorrente ha fatto discendere la mancata conoscenza del processo dalla nullità della notificazione del ricorso, senza indicare alcuna circostanza positiva idonee a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna dell’atto al difensore ch’era stato sostituito nel corso del procedimento.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Spese compensate.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.

Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA