Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13079 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5077-2009 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO N. 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGO MARCELLO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ LAVAGNA SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI N. 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZERBA

PAGELLA UMBERTO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 448/2008 del TRIBUNALE di CHIAVARI del

24/09/08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Orlando Guido, difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Chiavari depositata il 6. 10.2 008, con cui veniva rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Chiavari, che aveva condannato lo stesso A. al pagamento nei confronti dell’attrice Società Lavagna Sviluppo s.r.l.

della somma di L. 929,62.

Riteneva il tribunale che tale somma fosse dovuta dall’appellante a titolo di arricchimento senza causa, per aver occupato un posto barca nel porto turistico di Lavagna, mentre non poteva essere condivisa la configurabilità nell’occupazione degli estremi del fatto illecito, con conseguente applicazione dell’art. 2043 c.c. in quanto l’occupazione del posto barca era avvenuta senza opposizione da parte dell’avente diritto, ma con consapevole tolleranza dello stesso.

Avverso questa domanda ha proposto ricorso per cassazione A. A..

Resiste con controricorso la Società Lavagna Sviluppo, che ha anche presentato ricorso incidentale.

2. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per aver ipotizzato una consapevole tolleranza da parte dell’avente diritto, senza spiegare donde sarebbe stata desunta.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale, valutando i fatti di causa ha ritenuto che l’interesse della attrice non era quello di allontanare gli utenti dai posti barca, ma di regolarizzare il rapporto, con la conseguenza che non sussisteva un’occupazione dei posti barca illegittima, perchè contraria alla volontà dell’avente diritto a disporne, cioè dell’attrice, mentre la richiesta da parte dell’attrice di stipulare un contratto di affitto non è idonea a trasformare la disponibilità del posto barca in un fatto illecito. Trattasi di una valutazione delle risultanze fattuali che rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, allorchè è immune da vizi logici, come nella fattispecie.

4. Con il secondo motivo di diritto la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e propone il seguente quesito di diritto: Può la parte esperire azione di ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c. quando è esperibile azione risarcitoria ex art. 2043 c.c..

5. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Cass. 25.9.2007, n. 19892) ovvero che si risolva in una richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass. 03/08/2007, n. 17108).

Tanto è avvenuto nella fattispecie.

6. Inammissibile è anche il ricorso incidentale con cui la ricorrente lamenta che il giudice di appello si sia pronunziato su una domanda nuova, non proposta in primo grado.

7. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto da parte totalmente vittoriosa, e quindi come tale, priva di interesse all’impugnazione.

Infatti è inammissibile, per difetto di interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande ed eccezioni proposte e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. civ., Sez. 2, 18/04/2001, n. 5702)”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese processuali vanno compensate per la reciproca soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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