Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13079 del 24/06/2015


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 13079 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

Il Presidente

Premesso:
– che la S.E.N. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Bruno
Capponi e Domenico Di Falco ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Roma, via Donatello n.75, ha proposto
ricorso per cassazione avverso il procedimento del Tribunale di
Napoli (R.G. 4163/2012) depositato il 27/12/2012;;
che il ricorso ha assunto il n. 4607/13;
che ha resistito con controricorso il sig. Gabriello Piazza,
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Olivieri, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Carola
Cicconetti in Roma, via Cola di Rienzo n. 149;
che il sig. Agostino Borselli, rappresentato e difeso dall’avv.
Massimo Rubino De Ritis, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell’avv. Marco Merlini in Roma, via Pasubio n. 2, ha
proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
che è stato depositato atto di rinuncia sia al ricorso principale sia
a quello incidentale, sottoscritto dai rispettivi difensori, muniti

Data pubblicazione: 24/06/2015

4
,

del relativo potere, e per adesione dai difensori dei
controricorrenti, muniti anch’essi del relativo potere;

Ritenuto:

giudizio di cassazione in ordine tanto al ricorso principale
quanto a quello incidentale;
che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’art.
391 c.p.c.;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione;

P.Q.M.
dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti, avvertendoli che nei dieci giorni successivi
può essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 15 giugno 2015

che sussitono le condizioni per dichiarare l’estinzione del

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