Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13079 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.24/05/2017),  n. 13079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10952/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIN TES S.r.l. domiciliata in Roma Via dei Gracchi 130, presso lo

studio dell’Avv. Teresina Titina Macrì, rappresentata e difesa

dall’Avv. Arnaldo Amatucci;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/8/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 20/09/2012, depositata il 18/10/2012, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Dott. Piercamillo

Davigo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 130/8/12, pubblicata il 18 ottobre 2012, con la quale essa aveva riformato la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Arezzo, che aveva respinto i ricorsi di FIN TES S.r.l. contro gli avvisi di accertamento in materia di I.V.A. e I.RE.S. per l’anno d’imposta 2007. Chiedeva la condanna della contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello sull’assunto che i costi erano deducibili benchè non fossero stati totalmente versati alla Societè Africaine de Service con sede in (OMISSIS) i relativi importi in quanto non vi era piena prova della estero vestizione della società con sede in (OMISSIS).

2. Con controricorso la contribuente deduceva la novità del primo motivo di ricorso perchè quanto sostenuto nel motivo non è presente nell’avviso di accertamento e la società con sede in (OMISSIS) non può essere considerata mera branca della società contro ricorrente e in ipotesi di estero-vestizione i fatti non sarebbero contesta bili alla FIN TES S.r.l..

Quanto al secondo motivo di ricorso rileva che non sarebbe idoneo a ottenere pronunzia più favorevole.

Circa il terzo motivo di ricorso rileva che in ipotesi estero-vestizione mancherebbe la legittimazione passiva della contro ricorrente e che nel 2007 parte delle provvigioni erano state pagate.

Il quarto motivo è non considera che non è ipotizzabile l’abuso del diritto posto che era possibile riprendere a tassazione i reddito della società tunisina.

Il quinto motivo sulla motivazione relativa all’essere controverso il fatto dell’italianità della società di (OMISSIS) è relativo ad un fatto irrilevante ai fini della decisione.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

3. Con successiva memoria la contribuente svolgeva ulteriori considerazioni a sostegno del controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha erroneamente interpretato l’avviso di accertamento fondato sulla estero vestizione della Società con sede in (OMISSIS), sulla anomalia rappresentata dai mancati pagamenti e sulla destinazione delle somme dovute all’acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione. La sentenza impugnata si limita ad escludere l’ipotesi di estero vestizione e non valuta la non inerenza dei costi desumibile dalle dichiarazioni del legale rappresentante della FIN TES S.r.l. riportate nel processo verbale di constatazione secondo le quali il denaro (peraltro non versato) era destinato all’acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione privata.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, ed il vizio di motivazione sul fatto controverso della ritenuta deducibilità dei costi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, trascurando la residenza fiscale in Italia dei componenti il consiglio di amministrazione e la sede effettiva in Italia.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al fatto che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto contestare la deducibilità dei costi.

Col quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento alla non opponibilità all’Amministrazione finanziaria di atti che costituiscono abuso del diritto.

Col quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso (finalità all’acquisto di unità immobiliare destinata ad abitazione privata) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. I motivi di ricorso sono fondati.

Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha ritenuto che la società con sede in (OMISSIS) non fosse da considerarsi italiana ma non vi è cenno nella motivazione della sentenza impugnata al fatto che le somme fossero destinate all’acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione privata.

Questa Corte ha affermato che, in tema d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 75 (ora art. 109), va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4041 del 27/02/2015 Rv. 634740-01).

Nessuna pronunzia vi è stata da parte del giudice di secondo grado in ordine alla inerenza dei costi.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Firenze per nuovo giudizio.

Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà sulle spese.

PQM

 

LA CORTE

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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