Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13079 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TREIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.M. (de cuius), D.R.R. in qualità di erede,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio

dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVEZZANO in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2006 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 13/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria competente con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso da esso contribuente proposto avverso il provvedimento di diniego sull’istanza per ottenere il rimborso del credito IVA maturato nel 1993. La Commissione Tributaria Regionale motivava ritenendo infondata l’eccezione preliminare relativa alla notifica dell’atto d appello presso il domicilio del precedente procuratore, per non essere stata notificata la variazione di domicilio; nel merito riteneva applicabile alla fattispecie il termine di due anni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 e non quello di prescrizione decennale ordinaria.

Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione non articolato in separati motivi e non accompagnato dalla formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.; l’Agenzia ed il Ministero controdeducono e presentano memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366-bis.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione – e fino al 18.06.2009 – data di abrogazione di tale articolo ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione(Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

Nel caso di specie la formulazione delle censure non soddisfa i requisiti postulati da ciascuna delle norme indicate: non contiene infatti la formulazione di specifici motivi di ricorso con l’indicazione delle norme violate e neppure, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., l’esplicita formulazione di un quesito di diritto, redatto secondo i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Il ricorso contiene infatti solo una generica e complessiva censura della sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’andamento processuale.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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