Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13079 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13079 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ;
– ricorrente contro
GUZZO Aniello, IACOBELLI Carlo, SALVATI Giuseppe, MANZI Raffaele, DI BIAGIO Gianfranco, POMPEI Luca, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso,
dagli Avv. Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio
eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Giuseppe
Ferrari, n. 4;

Data pubblicazione: 10/06/2014

- controri correnti e sul ricorso proposto da:
GUZZO Aniello, IACOBELLI Carlo, SALVATI Giuseppe, MANZI Raffaele, DI BIAGIO Gianfranco, POMPEI Luca, rappresentati e di-

dagli Avv. Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio
eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Giuseppe
Ferrari, n. 4;
– ricorrenti in via incidentale contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia in data 18
giugno-28 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Salvatore Coronas.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in
data 28 novembre 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Aniello Guzzo e degli altri istanti indicati in epigrafe, della
somma di euro 10.250 ciascuno, oltre accessori, a titolo di
equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,

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fesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso,

per la durata eccessiva di un processo amministrativo svoltosi
dinanzi al TAR del Lazio per il riconoscimento della qualifica
professionale e durato circa quattordici anni;
che la Corte d’appello – esclusa la ricorrenza di circo-

niale – ha quantificato l’indennizzo sulla base di euro 750
per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di euro 1.000 per
ciascuno degli anni successivi;
che la Corte d’appello ha compensato le spese processuali
per metà (stante la differenza tra quanto richiesto e quanto
liquidato), liquidandole, nell’intero, in euro 370 per diritti
ed onorari;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 maggio 2013, sulla base di due motivi;
che gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati con memoria.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che il primo motivo del ricorso principale (violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001) lamenta che l’entità del risarcimento non sia stata calibrata
sulle circostanze caratterizzanti in concreto il caso di spe-

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stanze particolari per non riconoscere il danno non patrimo-

cie, stante la negligente inerzia delle parti ricorrenti ed il
carattere seriale della causa;
che con il secondo mezzo si denuncia omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio;

possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati;
che la Corte di appello, riconoscendo a ciascun ricorrente
la somma di euro 10.250 complessivi per un periodo di circa
undici anni eccedente la ragionevole durata, non si è affatto
discostata in maniera irragionevole dai parametri normalmente
adottati dalla Corte europea in casi analoghi, ma ha validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione
dell’indennizzo nel sostanziale rispetto di quei parametri,
fornendo al riguardo congrua motivazione;
che, in particolare, la Corte d’appello non irragionevolmente si è attenuta allo

standard,

applicato dalla giurispru-

denza di questa Corte anche in casi analoghi, di euro 750 per
ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti
la durata ragionevole, e di euro 1.000 per ciascun anno successivo;
che, lamentando la mancata applicazione di un parametro indennitario più basso in relazione al carattere collettivo della controversia e alla presentazione solo nel 2009
dell’istanza di prelievo, il ricorrente Ministero chiede a
questa Corte di esercitare un sindacato di merito su una qua-

che i due motivi – i quali, attesa la loro connessione,

stione di fatto rimessa alla ponderata valutazione della Corte
d’appello;
che, passando all’esame del ricorso incidentale, è fondato,
nei termini di seguito precisati, il primo motivo, perché la

370 complessivi, viola i minimi tariffari, essendo inferiore
alla liquidazione effettuata in casi analoghi da questa Corte
quando emette una pronuncia nel merito, giacché quella liquidazione avrebbe dovuto essere, secondo la tariffa applicabile
ratione temporis, di euro 1.090 (di cui euro 600 per onorari e
490 per diritti);
che sono altresì fondati il secondo ed il terzo motivo del
ricorso incidentale, con cui si lamenta la compensazione per
metà delle spese processuali;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.), comprende anche raccoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione per 1/2 delle spese di lite si appalesa priva di
logica ragionevolezza, posto che nella specie non vi è stato
alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n.

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liquidazione dei diritti e degli onorari, nell’intero, in euro

617) tra l’importo richiesto dalle parti istanti (comunque
conforme ai parametri CEDU) e quello riconosciuto dalla Corte
territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione –

sussistente tra l’indennizzo domandato e quello liquidato finisce con il risolversi nella sostanziale vanificazione della soccombenza dell’Amministrazione convenuta, che, invece,
deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo
della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, per
l’intero, delle spese processuali sostenute dai ricorrenti nel
giudizio di merito, liquidate in euro 1.154,86;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore dei difensori delle parti private, dichiaratisi antistatari;
che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è
considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non

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tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale

si deve far luogo – assorbita ogni ulteriore considerazione
sulla qualità della parte soccombente – alla dichiarazione di
cui al coma 1-quater all’art. 13 del testo unico approvato
con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. l,

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2013).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo delle spese e,
nel merito,

decidendo

condanna il Ministero dell’economia e delle finan-

ze al pagamento, in favore dei ricorrenti Aniello Guzzo ed altri, delle spese processuali del giudizio dinanzi alla Corte
d’appello per l’intero, nell’importo di euro 1.154,86, di cui
euro 1.090 per diritti ed onorari, oltre a spese generali ed
accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. Salvatore Coronas e Umberto Coronas, dichiaratisi antistatari;
condanna il Ministero alla rifusione delle spese, altresì, del
giudizio di cassazione, spese liquidate in euro 1.000, di cui
euro 100 per esborsi ed euro 900 per compensi, oltre a spese
generali e ad accessori di legge, con distrazione delle stesse
in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, Avv. Salvatore Coronas e Umberto Coronas.

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comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, 1 1 11 aprile

2014.

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