Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13078 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TREIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO COOP. SERVIZI LA FOLGORE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 170/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 04/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Delle Entrate ricorre, in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva parzialmente accolto il ricorso avanzato dalla soc. Cooperativa di Servizi a r.l. La Folgore avverso l’avviso di rettifica relativo all’Iva per l’anno 1994, emesso sulla base delle risultanze di un processo verbale della Guardia di Finanza con il quale era stata contestata la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 633 del 1972 e più precisamente l’omessa contabilizzazione dei ricavi, nonchè il mancato riconoscimento in detrazione delle spese non inerenti l’attività della società e quelle relative agli anni non di competenza.

Il ricorso è fondato su duplice motivo. L’intimato non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Va preliminarmente rilevato che nella fattispecie in esame il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che la ricorrente ha depositato un avviso di ricevimento della raccomandata che appare consegnato all’Avvocatura dello Stato e che, comunque, porta timbri di uffici postali di Roma e non di Salerno, dove domicilia il difensore dell’intimata.

Tanto determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata stessa, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008).

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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