Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13078 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13078 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 6396-2013 proposto da:
ORTONI CARMELINA (RTNC1L63D61F717T)

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. KIRCHER 7, presso lo studio
dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ITRO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 10/06/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale avverso il decreto nel procedimento R.G. 54880/09 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Itro che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso ed il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 maggio 2009 presso la Corte di appello di Roma
Carmelina ORTONI proponeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda
di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non
ragionevole durata del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Benevento,
con atto di citazione notificato in data 25.1.2001, definito in primo grado con
sentenza pubblicata il 22 gennaio 2008, poi avanti alla Corte di appello di
Napoli (notificato l’atto di gravame in data 11.7.2008), ove era ancora
pendente.
La Corte di appello di balernd, con decreto in data 10 giugno 2012, in
accoglimento del ricorso, condannava l’Amministrazione al pagamento in
favore della ricorrente di €. 2.145,50, oltre interessi legali dalla domanda,
determinato il tempo in cui si era protratto il ritardo complessivo in due anni,
dieci mesi e dieci giorni (durato complessivamente il processo presupposto
anni sette, mesi dieci e giorni dieci, tenuto conto della data del 5.12.2008 in cui
era stata pronunciata ordinanza ai fini della efficacia esecutiva della sentenza,
ritenuto ragionevole il tempo di cinque anni per entrambi i gradi).

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D’APPELLO di ROMA del 13.2.2012, depositato P1/06/2012;

Avverso tale decisione la ORTONI ha proposto ricorso per Cassazione,
affidato a due motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia con
controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Il Collegio rileva preliminarmente che non è di ostacolo alla trattazione
del ricorso la mancata presenza, alla odierna pubblica udienza, del
rappresentante della Procura generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, c.p.c., quale risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 75 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il pubblico
ministero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi
stabiliti dalla legge». A sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come
sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge n 69, al primo comma dispone
che «Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite
civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di
cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui
all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile».
L’art. 376, primo comma, c.p.c. stabilisce che «Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad
apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in
camera di consiglio».
Infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69 del 2013, quale risultante
dalla legge di conversione n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo
comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la
modificazione degli artt. 380 – bis, secondo comma, e 390, primo comma, del
medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta

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MOTIVI DELLA DECISIONE

esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si
tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, al secondo
comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione
dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal

giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013.
Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento contenuto sia nell’art.
76, comma primo, lett. b), del r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81
del decreto-legge n. 69 del 2013, sia nell’art. 75, comma 2, citato, alle udienze
che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo
comma, c.p.c.), consenta di ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a
tenere oltre alle adunanze camerali anche udienze pubbliche, ma anche che
alle udienze che si tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la
facoltà dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70,
terzo comma, c.p.c., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza odierna è stato
emesso in data 25 settembre 2013, sicché deve concludersi che l’udienza
pubblica ben può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante
della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al
quale pure copia integrale del ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un
interesse pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai sensi dell’art.
70, terzo comma, c.p.c..
Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo è
denunciata la violazione e la mancata applicazione dell’art. 2, commi 1 e 3 ed
art. 4 della legge n. 89 del 2001, nonché dell’art. 6, par. 1 della CEDU, oltre a
contraddittoria e/o carenza di motivazione su di un fatto decisivo per avere la
corte di merito erroneamente ritenuto quale dies ad quem quello della
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pronuncia dell’ordinanza sulla efficacia esecutiva della sentenza, ossia il
5.12.2008, e non già quello di deposito del ricorso in contestazione, con la
conseguenza che la non ragionevole durata era di quattro anni.
Il motivo è fondato.
E’ incontestato che alla data di proposizione del ricorso per equo indennizzo

di appello, notificato l’atto introduttivo avanti alla Corte di merito 1’11.7.2008,
come specificato dalla ORTONI già nel ricorso.
Ne consegue che avendo la ricorrente allegato detta circostanza, come peraltro
evincibile anche dagli atti processuali, la Corte d’appello – tenendo conto del
modello processuale della L. n. 89 del 2001 — non avrebbe potuto computare
quale tempo ragionevole di durata del secondo grado (del giudizio
presupposto) due anni, per essere stato lo stesso introdotto da soli dieci mesi,
così errando nella determinazione del complessivo periodo irragionevole.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo
mezzo, logicamente subordinato, con il quale la ricorrente deduce sotto
diverso profilo la medesima questione.
Venendo all’esame del ricorso incidentale – con il quale
l’Amministrazione denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001 (primo motivo), nonché vizio di motivazione (secondo
motivo) per avere la corte di merito valutato il tempo irragionevole con criterio
di mero automatismo – è parimenti assorbito dall’accoglimento del primo
motivo del ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere
ad un nuovo esame della domanda di equa riparazione proposta dalla
ricorrente alla luce dei principi indicati, emendando i relativi vizi.
Conclusivamente il decreto impugnato va cassato e la causa deve essere
rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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(depositato il 18.5.2009) il giudizio presupposto era ancora pendente in grado

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo
ed il ricorso incidentale;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
gennaio 2014.

legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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