Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13077 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3033-2012 proposto da:
FANTONI BLU SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CAPOMACCHIA SALVATORE, giusta
procura in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 227/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 16/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito per il resistente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società Fantoni Blu s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), anno di imposta 2001, con cui l’Agenzia delle entrate accertava, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 1 e 3 un’IVA indetraibile pari ad Euro 103.291,38, da recuperare a tassazione, con applicazione delle relative sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 288/4/08, accoglieva il ricorso, ritenendo la legittimità dell’accertamento pur in presenza di una definizione automatica della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, sostenendo che l’Ufficio, a fronte di una pluralità di contratti intercorsi tra le parti, si era limitato a disconoscerne l’effettività fornendo come unica motivazione d richiamo alle presunzioni che avevano formato oggetto della segnalazione dell’Ufficio delle Entrate di Gemona. L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 227/21/10, accoglieva il gravame. Fantoni Blu s.p.a. ricorre per cassazione svolgendo tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Con nota del 6.10.2017, Fantoni Blu s.p.a. ha depositato domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e documentazione attestante l’effettuato pagamento. All’udienza del 21.11.2017, il Collegio, sentite le parti, ha disposto la sospensione del processo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che l’Agenzia delle entrate, in data 9.12.2019, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, evidenziando che la Direzione Provinciale di Livorno ha comunicato che Fantoni Blu s.p.a. ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Si rileva, altresì, che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del giudizio entro il termine del 31.10.2018, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10.
Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della te, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa e spese di (lite.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020