Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13077 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.24/05/2017),  n. 13077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25759/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TECNO DIAMANT DIAMANTI INDUSTRIALI S.r.l. domiciliata in Modena Corso

Canalchiaro 116, presso lo studio dell’Avv. Edgardo Ruozzi che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/13/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Bologna del 16/05/2011, depositata il 23/09 /2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Davigo

Piercamillo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, n. 55/13/11, pubblicata il 23 settembre 2011, con la quale era sta confermata la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva accolto il ricorso proposto da TECNO DIAMANT DIAMANTI INDUSTRIALI S.r.l. contro l’avviso di accertamento in materia di I.V.A. e I.R.P.E.G. per l’anno d’imposta 2004 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi accertando maggiori imposte per Euro 99.132,00. Chiedeva la condanna della contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello sull’assunto che le spese di sponsorizzazione fossero da considerarsi spese di pubblicità.

2. Con controricorso la contribuente deduceva che non vi era alcuna violazione dell’art. 108 TUIR, posto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. n. 8679 del 15.4.2011) ha ravvisato che rientrano fra le spese di pubblicità e propaganda quelle relative ad attività volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o comunque dell’attività svolta. Nel caso in esame la scritta apposta sull’auto del pilota B. e su quella del pilota G., pubblicizzava si la ditta che il marchio ed il prodotto.

Circa il secondo motivo di ricorso rileva che all’ipotesi di rigetto del primo motivo consegue il rigetto motivo in questione.

Quanto al terzo motivo di ricorso rileva che non vi era alcuna insufficienza o contraddittorietà di motivazione.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con successivo atto il difensore della contribuente depositava copia dell’avviso di ricevimento della notifica del contro ricorso.

3. Con successiva memoria la contribuente svolgeva ulteriori considerazioni a sostegno del controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 108 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto (premessa l’applicabilità della norma vigente all’epoca dell’accertamento) la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha erroneamente ritenuto che le spese di sponsorizzazione fossero da equiparare a quelle pubblicitarie (integralmente deducibili) e non a quelle di rappresentanza (deducibili nella misura di un terzo). Le spese per la sponsorizzazione possono essere considerate come spese pubblicitarie se idonee a stabilire un contatto funzionale con il mercato di sbocco dei prodotti dell’impresa sponsorizzatrice. Nel caso in esame la contro ricorrente produce prodotti abrasivi destinati all’industria della ceramica mentre il pilota professionista sponsorizzato è impegnato in corse automobilistiche in circuiti internazionali. La contro ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dalle sponsorizzazioni.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione degli D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e art. 19 – bis, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al fatto che, a seguito della riqualificazione dei costi come spese di rappresentanza, non spetta il diritto alla detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, sulla ritenuta equiparazione delle spese di sponsorizzazione a quelle pubblicitarie.

2. I motivi di ricorso non sono fondati.

Questa Corte ha affermato che, in tema d’imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108 (ex art. 74, comma 2) del D.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015 Rv. 637087 – 01).

Nel caso in esame la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza coincidono. Ciò non corrisponde alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Tuttavia, come risulta dal controricorso, con le sponsorizzazioni erano stati pubblicizzati anche il marchio ed i prodotti della contribuente.

Peraltro nella sentenza impugnata, sia pure nella parte relativa alla ricostruzione della vicenda, si richiamano le deduzioni della contribuente.

Non può pertanto essere censurato il relativo apprezzamento di merito sommariamente motivato.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

PQM

 

LA CORTE Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA