Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13077 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TREIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSATA NICOLA & C. SAS in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati TODARO NICOLA, FIANNACCA GIOVANNI con studio in MESSINA VIA

TOMMASO CAPRA IS. 301/BIS, (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE

DI MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 28/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TODARO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cassata Nicola s.a.s. ricorreva avverso l’avviso di mora relativo all’Iva per l’anno 1987, oltre interessi e sanzioni, scaturente da un avviso di rettifica non impugnato; motivava assumendo, per quanto qui interessa, la nullità dell’atto impugnato per essere stata presentata nel 1992 dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 47, comma 5; eccepiva inoltre l’inosservanza dei termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. Resisteva l’ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

Contro la relativa sentenza proponeva appello l’ufficio ribadendo l’eccezione di nullità della dichiarazione integrativa per mancata indicazione di tutte le annualità e, conseguentemente riaffermava la tempestività dell’iscrizione a ruolo. La contribuente resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello con la sentenza di cui in epigrafe.

Avverso tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione articolato su di un duplice motivo; l’Agenzia non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la contribuente censura l’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 57 per avere il giudice dell’appello, in dispregio del disposto della L. n. 413 del 1991, art. 57 ritenuto la nullità della dichiarazione integrativa presentata ai sensi della cit. L. n. 413 del 1991, art. 49, comma 5 per mancata indicazione delle annualità 1983 e 1984, pur non avendo l’ufficio nè assunto nè accertato che vi fosse un intento elusivo da parte di essa contribuente.

1.1 La censura è palesemente infondata alla luce del principio già enucleati da questa Corte al quale questo Collegio intende dare continuità. E’ stato affermato (Cass. n. 15161 del 2006; conf. Cass. n. 1289/2007) “In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, la nullità dell’istanza, prevista dall’art. 49, comma 5, per l’ipotesi in cui la dichiarazione integrativa non contenga la richiesta di definizione per tutti i periodi d’imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione annuale, non consente al contribuente d’invocare il principio di conservazione degli effetti giuridici, sancito dall’art. 57, comma 1, il quale è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui l’omissione sia imputabile ad un errore materiale, nè il principio di tutela dell’affidamento, in relazione al tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza ed il provvedimento di rigetto, in quanto la scansione dei tempi per i controlli e l’accertamento degli anni condonabili è prevista dall’art. 57, commi 2 e segg., e comunque, in presenza di una dichiarazione integrativa invalida, l’Amministrazione finanziaria riacquista i propri poteri di controllo, beneficiando della relativa sospensione dei termini”.

1.2 In applicazione di tale principio si deve ritenere nulla l’istanza presentata nella fattispecie in esame dalla contribuente, essendo pacifico che la stessa non contenesse l’istanza di definizione per tutti i periodi d’imposta e che l’omissione non derivava da un mero errore materiale (come richiesto da Cass. 7171 del 2002, richiamata dalla ricorrente).

1.3 Quanto poi all’assunto di cui al ricorso, secondo il quale non sono stati inseriti nell’istanza integrativa gli anni 1983 e 1984 per essere stata la società costituita il 22.4.84 con il primo esercizio finanziario chiuso al 31.12.1985 per espressa previsione dell’atto costitutivo, si rileva che di tali deduzioni non vi è menzione nella sentenza impugnata. Questa Corte ha costantemente affermato (Cass. n. 6542/2004) “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”.

Da tutto quanto esposto consegue il rigetto del primo motivo del ricorso.

2. Con il secondo motivo la contribuente censura la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 assume che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto tempestiva l’iscrizione a ruolo (delle somme dovute a seguito di avviso di rettifica divenuto definitivo per mancata impugnazione) in quanto effettuata in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; non ha quindi considerato che, trattandosi di IVA, nella fattispecie avrebbe dovuto eventualmente trovare applicazione, in luogo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

2.1 La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 12587 del 08/07/2004 ): “In tema di accertamento e riscossione dei tributi erariali indiretti ed a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. n. 43 del 1988, il disposto del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, -secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA, Del pari, l’imposta sul valore aggiunto liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente – e quindi liquida ed esigibile, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all’accertamento definitivo – va iscritta in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1, -corrispondente in materia di IVA al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 dettato in materia di imposte dirette – senza che, in presenza di una normativa così armonizzata e collegata ai fini della riscossione possa invocarsi il diverso termine prescrizionale di cui all’art. 2946 cod. civ.. Tali principi rimangono applicabili anche dopo l’intervento del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 23 che, nell’ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1 (delega al Governo per il riordino della riscossione), ha limitato alle sole imposte sui redditi e all’IVA – con effetto dal 1 luglio 1999 – l’applicabilità della decadenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 decadenza che in precedenza era da ritenersi applicabile – secondo la disciplina prevista dl D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 e vigente “ratione temporis” – a tutte le imposte indirette menzionate nel richiamato D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67.

2.2 Nel caso di specie il contribuente, pur non avendo impugnato l’avviso di rettifica, ha presentato la dichiarazione integrativa per l’Iva ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49; pertanto, in applicazione de principio di cui sopra, trova applicazione il combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1, – corrispondente in materia di IVA al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 dettato in materia di imposte dirette. Dall’applicazione di tali norme discende che l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare, a pena di decadenza, l’iscrizione a ruolo delle somme de quibus entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cadeva il dies a quo che, nell’ipotesi della dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 413 del 1991, corrisponde al 20.6.1993 termine ultimo concesso dal legislatore ai contribuenti per la presentazione di tale dichiarazione, (a nulla rilevando che quest’ultima sia risultata nulla al successivo controllo).

2.3 Da quanto esposto consegue che deve ritenersi non effettuata nei termini di decadenza l’iscrizione a ruolo effettuata dall’ufficio nel febbraio 1998 in luogo del 31.12.1997.

3. Il secondo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Attesa la natura della controversia e le peculiarità del caso concreto, si compensano interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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