Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13077 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 13077 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 12857-2013 proposto da:
PANARELLO GIUSEPPE ANGELO (PNRGPP52D29C340F)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A,
presso lo studio dell’avvocato LIDIA MANDRA’, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRUNO FORTE, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 10/06/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente avverso il decreto n. 1349/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del 1°
motivo del ricorso e per l’assorbimento degli altri.

Ric. 2013 n. 12857 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

PERUGIA del 15.10.2012, depositato il 15/11/2012;

R.g. 12857/2013
Rilevato in fatto
1. – Giuseppe Angelo Panarello ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione del
decreto della Corte d’appello di Perugia che ha rigettato la sua domanda di equa
riparazione in relazione alla irragionevole durata di un processo amministrativo innanzi
al TAR Lazio in cui era intervenuto con ricorso depositato il 20 luglio 1998 e pendente al

La Corte di merito ha ritenuto che il disinteresse alla decisione, in relazione alla quale era
stata presentata istanza di prelievo nel dicembre del 1999, fosse dimostrato dalla
dichiarazione di perenzione del 2 marzo 2009 per mancata presentazione della istanza di
fissazione dell’udienza.
2. – Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con il primo motivo di ricorso si deduce la illegittimità del decreto per mancanza
di considerazione e carenza e difetto di motivazione circa un fatto decisivo della
controversia consistente nella ritenuta mancanza di interesse alla definizione del giudizio
per la supposta mancanza di presentazione della istanza di prelievo, e per omessa
motivazione circa la non rilevanza data alla presentazione della istanza di prelievo del 3
ottobre 2007. Avrebbe errato la Corte di merito nel respingere la domanda di equa
riparazione in considerazione della totale inattività della parte dopo la definizione delle
istanze cautelari nel 2001, ignorando che il ricorrente aveva presentato istanza di prelievo
nel 2007, circostanza risultante documentalmente.
3. — La censura è fondata.
La Corte di merito ha ritenuto provato il disinteresse del Panarello alla definizione del
processo di cui si tratta sulla base del rilievo della mancata presentazione della istanza di
fissazione dell’udienza senza considerare che, invece, nel 2007 lo stesso aveva depositato
istanza di prelievo, con ciò evidenziando di non avere affatto rinunciato al
riconoscimento delle proprie ragioni. Riceve da tale elemento smentita la tesi della
mancanza di interesse alla decisione da parte del Panarello.
1

momento della presentazione del ricorso ex legge n. 89 del 2001.

4. — Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame delle altre censure,
attinenti alla irrilevanza del mancato deposito della domanda di persistenza dell’interesse
alla decisione e alla procedibilità del ricorso ex art. 54 del d.l. n. 112 del 2008.
5. — Deve, pertanto, essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Il
decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata ad altro giudice — che viene

altresì il regolamento delle spese del giudizio — che la riesaminerà alla stregua dei rilievi
svolti sub 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta — II Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2013.

individuato nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui è demandato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA