Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13076 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9415-2011 proposto da:

S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GASSINO TORINESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

cessata materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M.T. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 67/15/10 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, in fattispecie riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI anni di imposta 2002, 2003, 2005, aveva riformato la sentenza della CTP di Torino, n. 114 del 2008, accogliendo l’appello dell’Ufficio e respingendo l’appello incidentale della contribuente.

In data 6.11.2018, il difensore della ricorrente depositava memorie corredate di allegati, comunicando che la ricorrente aveva aderito alla rottamazione delle cartelle di pagamento oggetto di contenzioso e chiedendo il rinvio dell’udienza.

Il Collegio, con ordinanza del 9.5.2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, per consentire l’integrazione della documentazione relativa alla “rottamazione e pagamenti allegati”, essendo necessario acquisire la rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della cartella esattoriale n. (OMISSIS) proposta ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e documentazione relativa ai pagamenti rateali” ed ha comunicato, in data 26 luglio 2019, istanza di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere.

Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della I te, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Le spese di lite di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese dei medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di dite.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA