Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13076 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11285-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
DITTA MORZENTI ANTONIO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1192/2008 del TRIBUNALE di BERGAMO del
22/04/08, depositata il 05/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, Letti gli atti depositati;
osserva:
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 5 maggio 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 maggio 2008 dal Tribunale di Bergamo, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Ditta Morzenti Antonio S.p.A. al pignoramento notificatole dal Ministero.
La società intimata non ha espletato attività difensiva.
2 – La sentenza impugnata afferma che il Ministero ha prodotto copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata dal quale risulta l’assenza del destinatario, il deposito del plico presso l’ufficio e l’invio del relativo avviso con raccomandata, di cui, però, non ha prodotto l’avviso di ricevimento.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2 e formula idoneo quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
3. – La norma indicata, modificata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 stabilisce che, se l’agente postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone a tal fine abilitate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna, del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale è data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Il successivo comma 3 specifica che la notificazione si ha per eseguita dopo dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma precedente.
Da quanto sopra esposto si evince la validità ed efficacia della notifica de qua.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato; spese rimesse;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010