Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13076 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.24/05/2017),  n. 13076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12082/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., domiciliato in Caserta via Roma P.co Europa, presso lo

studio dell’Avv. Carmela De Franciscis che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/28/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Napoli del 14/11/2011, depositata il 15/11/2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Dr. Piercamillo

Davigo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 353/28/11, pubblicata il 15 novembre 2011, con la quale era sta confermata la pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da C.M. contro l’avviso di accertamento in materia di I.V.A., I.R.P.E.F. e addizionale regionale per l’anno d’imposta 2005 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi accertando un reddito di Euro 226.720,00 a fronte di quello dichiarato di Euro 76.335,00. Chiedeva la condanna del contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello sull’assunto che il contribuente avrebbe superato la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, come modificata dalla L. n. n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) alla luce dei nomi indicati e della contiguità parentale.

2. Con controricorso il contribuente deduceva che il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti e non autosufficiente.

Assumeva che la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 era stata superata dalla indicazione dei beneficiari dei prelievi e rilevava che la C.T.R. si era attenuta alla giurisprudenza di legittimità.

Infine rilevava che non vi era vizio di motivazione.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha erroneamente ritenuto che sia sufficiente l’indicazione dei nomi dei beneficiari per superare la presunzione di cui all’indicata norma, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5 sulla ritenuta plausibilità della giustificazione fornita dal contribuente.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Non è vero che nel ricorso manchi l’esposizione dei fatti in guisa da rendere inammissibile il ricorso, posto che nello stesso sono trascritte le motivazioni della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18081 del 04/08/2010 Rv. 615112 – 01. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione fornita dal contribuente, svolgente l’attività di amministratore di condominio, che i versamenti sui propri conti correnti fossero ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016 Rv. 640618 – 01).

Il Collegio condivide tale assunto e ne consegue che non è sufficiente la indicazione dei beneficiari delle operazioni ma deve essere precisata la ragione delle operazioni in modo escluderne la riferibilità ad operazioni imponibili.

Sotto tale profilo sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per nuovo giudizio.

Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà sulle spese.

PQM

 

La Corte:

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA