Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13076 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27146-2014 proposto da:
D.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 983/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
05/05/2014, depositato il 04/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso in opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-
ter D.L.D. chiedeva alla Corte d’appello di Perugia di riformare il decreto con il quale il Consigliere delegato aveva rigettato la domanda di condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la durata irragionevole del giudizio amministrativo, introdotto dinanzi al Tar del Lazio in data 15 settembre 2000 e concluso in data 18 dicembre 2012, che aveva ad oggetto il riconoscimento del trattamento economico connesso al servizio speciale prestato dal sig. D.L. in qualità di elicotterista dei Vigili del Fuoco, a favore della Protezione civile;
che la Corte d’appello, con decreto del 4 luglio 2014, ha rigettato l’opposizione confermando il decreto opposto, sul rilievo che il Tar del Lazio aveva escluso che vi fosse stato impiego di veivoli dei Vigili del Fuoco nel periodo 1990-1997, a supporto della protezione civile, ed aveva altresì ritenuto carente di prova la riconducibilità al coordinamento della Protezione civile dell’attività svolta dal ricorrente nell’anno 1998;
che per la cassazione del decreto D.L.D. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero resiste con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2-quinquies, lett. a) ed f), in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, e si contestano le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale da irragionevole durata del giudizio presupposto;
che, in particolare, l’elencazione tassativa contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies non prevede, tra le ipotesi in cui non deve essere riconosciuto l’indennizzo, la palese infondatezza della domanda, come invela ritenuto dalla Corte d’appello di Perugia, non essendo le scarse probabilità di accoglimento della domanda sufficienti ad escludere il patema d’animo;
che nella specie non ricorrerebbero i presupposti della lite temeraria nè dell’abuso del processo, tenuto conto che il ricorrente aveva depositato due istanze di fissazione d’udienza e una istanza di prelievo, e che il Tar aveva compensato le spese di lite, evidenziando la peculiarità del giudizio e la non strumentalità dell’azione;
che la doglianza è fondata;
che questa Corte ha già affermato che non è prevista, tra le cause di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, la manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto in assenza del requisito ulteriore della temerarietà o dell’abuso del processo (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 2388 del 2016), nella specie non rilevato e comunque non rilevabile, attesa la compensazione delle spese di lite disposta all’esito del giudizio presupposto;
che il rilievo è sufficiente a cassare il decreto, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che riesaminerà la domanda di equa riparazione e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016