Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13076 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TREIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO COLAPIETRO TEC SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente che, respingendo l’appello da esso Ufficio prodotto, aveva confermato la decisione resa in primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso presentato dalla società Colapietro Tec s.a.s. avverso un avviso di rettifica IVA per l’anno 1996 con il quale, a seguito di un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, erano state recuperate a tassazione gli importi detratti dalla società, per quanto qui interessa, sia con riferimento a n. 3 accrediti effettuati a clienti per IVA erroneamente pagata su operazioni non soggette ad IVA; sia con riferimento agli sconti operati sulle vendite di combustibili;

sia infine per i ristorni operati al Consorzio Portofino Coast.

Il ricorso dell’Agenzia è fondato su tre motivi; la contribuente non ha controdedotto.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che la società contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Con il primo motivo l’Agenzia censura l’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto detraibile l’IVA rimborsata con n. 3 note di accredito a clienti per IVA dagli stessi pagata su operazioni in effetti non soggette ad IVA (risarcimento dei danni).

2.1 La censura è fondata in virtù del principio già affermato da questa Corte, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo il quale “In tema di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19 – per cui “è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione – interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio C.E.E. del 15 maggio 1977, n. 77/388 C.E.E., e del principio affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità con la sentenza 13 dicembre 1989, (e, 342/87), l’esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute, e non si estende all’imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura” (Cass n. 8959 del 2003; conformi.: Cass. n. 12146 del 2009;

n. 11110 del 2003).

2.2 Nel caso di specie è pacifico che le operazioni sulle quali è stata erroneamente applicata l’Iva – come si ricava dall’impugnata sentenza – sono costituite da risarcimenti danni effettuato dalla società contribuente a propri clienti, per i quali la stessa ha emesso n. tre note di credito. Trattasi di operazioni pacificamente non assoggettabili ad Iva, con la conseguenza, per quanto sopra detto, dell’indetraibilità di quanto erroneamente pagato dal cessionario in via di rivalsa.

La censura va pertanto accolta.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2 e la contraddittoria o insufficiente motivazione sul punto; assume che, erroneamente e con motivazione viziata, il giudice a quo, pur avendo qualificato come cessione gratuita di beni gli sconti sulle vendite di combustibili, ritiene poi che sugli stessi non vada calcolata l’IVA. 3.1 Anche tale censura è fondata, essendo la decisione dell’impugnata sentenza sul punto fondata su di una motivazione apparente.

Va premesso che nella sentenza impugnata si legge che “La Commissione condivide il giudicato dei primi giudici che non hanno ritenuto accoglibile l’ipotesi dei verbalizzanti secondo la quale l’operazione degli sconti sulle vendite di combustibile, pari al costo dei lavori di trasformazione della centrale termica, si configura come cessione gratuita di beni e servizi”.

In effetti la C.T.R. assume, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, che le operazioni sopra descritte non siano configurabili come cessione gratuita di beni e servizi. Tale affermazione è però apodittica: non è dato conoscere, infatti, il percorso logico- giuridico seguito dai giudici di merito per giungere a tale conclusione, nè è sufficiente il mero richiamo a quanto ritenuto dal giudice di primo grado se non accompagnato dall’esplicazione delle motivazioni che spingono a tale condivisione di risultato.

(Cass. n. 14814 del 2008).

4. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta l’insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento sia ai ristorni effettuati al Consorzio Portofino Coast che all’Iva su spese di pubblicità o rappresentanza.

4.1 La censura è infondata alla luce del pacifico e condiviso principio, (Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998)secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Si è coerentemente ritenuto (Cass. 14.4.2000 n. 4891; 4.3.2000 n 2446; 5.5.98 n. 4525) che la motivazione può dirsi carente solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una adeguata disamina logico-giuridica.

4.2 Nel caso di specie il giudice a quo ha individuato, anche se con motivazione quanto mai stringata, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento costituiti dall’esistenza di un regolare contratto di fornitura, nel primo caso, e dalla modesta entità sul giro d’affari, nel secondo caso.

Tale censura va pertanto rigettata.

5. In virtù di quanto sopra esposto vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia ed in tali limiti va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale competente che, nell’applicare i principi sopra indicati, si occuperà altresì di regolamentare le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigetta il terzo motivo; in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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