Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13076 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13076 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 6008-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 (d’ora in poi detto Amministrazione o Ministero)in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
BORAGINE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio

Data pubblicazione: 10/06/2014

dell’avvocato PINTUS MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 159/2011 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatofre Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Marco Pintus che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
e per la condanna alle spese.

Ric. 2013 n. 06008 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

D’APPELLO di LECCE del 23.10.2012, depositato il 22/11/2012;

R.g. 6008/2013
Rilevato in fatto
1. — Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre sulla base di un unico motivo per
la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce, depositato il 22 novembre 2012,
che lo ha condannato al pagamento in favore di Giuseppe Boragine della somma di euro

22250,00 a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio
pensionistico innanzi alla Corte dei conti di Bari, introdotto dallo stesso Boragine in data
22 dicembre 1984, e non ancora concluso alla data della presentazione del ricorso ex
legge n. 89 del 2001.
2. — Resiste con controricorso il Boragine.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001, in combinato disposto con l’art. 2056 cod.civ. Avrebbe errato la Corte di merito
nel non considerare rilevante, ai fini della liquidazione dell’indennizzo per la
irragionevole durata del procedimento presupposto, la inerzia del Boragine, che aveva
omesso di presentare l’istanza di prelievo o di fissazione di udienza.
3. — Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. — In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ove la violazione
del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio svoltosi
dinnanzi alla Corte dei Conti, la presentazione della cosiddetta istanza di prelievo, di cui
all’art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 non costituisce requisito per la proponibilità
della domanda, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. del 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di onere gravante la parte del solo
procedimento amministrativo, quale non è il processo contabile, che resta assoggettato a
regole proprie, senza che la citata norma processuale possa trovarvi applicazione, stante
la sua natura delimitativa dell’esercizio del diritto di azione e, dunque, di stretta
interpretazione (v. Cass., 6-1, ord. n. 25833 del 2010).

1

L

,

3.2.— Con riferimento specifico alla fattispecie, deve, peraltro, rilevarsi che il Boragine
aveva prodotto diverse istanze di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte dei conti:
sicchè nessun comportamento inerte poteva essergli addebitato che giustificasse la
riduzione dell’indennizzo spettantegli. ex legge n. 89 del 2001.
4. — Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. In applicazione del principio della
soccombenza le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo e

essere poste a carico del Ministero ricorrente. Risultando dagli atti che il procedimento in
esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo
alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del testo unico approvato con il
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi euro Euro 506,25, oltre ad euro 100,00 per esborsi e
agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio in favore dell’avv.
Marco Pintus, che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta — II Sezione civile della Corte
Suprema di C sazione, il 26 novembre 2013.

vanno distratte in favore dell’avv. Marco Pintus, che se ne dichiara antistatario, devono

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