Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13075 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 23/06/2016), n.13075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24333-2014 proposto da:

N.K., ((OMISSIS)) domiciliato ex lege in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di (tassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to GENNARO BORRIELLO, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO POLIZIA STATO SEZIONE POLIZIA

STRADALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2014 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, N.K. impugna la sentenza n. 562/14 del Tribunale di Bolzano, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Bolzano, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso sanzione amministrativa per violazione al C.d.S. (art. 142, comma 9).

2. Chiarisce in fatto che “il giorno (OMISSIS), il ricorrente N.K., a bordo dell’autovettura ATV Porche targata (OMISSIS) percorreva la (OMISSIS), quando alle ore 22.12 circa veniva filmato dalla pattuglia della Polizia stradale di Bolzano, i cui agenti in prossimità del Km (OMISSIS), procedevano alla stesura del verbale n. (OMISSIS), ove si contesta violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 poichè il signor N. alla guida del succitato veicolo, in tratto di autostrada, ove vige limite velocitario di Lm/h 130, procedeva ad una velocità di Km/h 181. Detratta la prevista tolleranza del 5% superava così di oltre 41 Km/h il limite imposto, come accertato tramite apparecchiatura PROFIDA 2000 omologata con D.M. n. 666 del 2000.

All’atto del contesto il trasgressore prendeva visione del filmato VHS attestante la misurazione di velocità agli atti presso questo ufficio. Si precisa che la funzionalità della apparecchiatura rilevatore di velocità è stata regolarmente testata dagli operatori ad inizio servizio.” Alla violazione conseguiva la sanzione amministrativa di 357,00 in misura ridotta, oltre alla decurtazione di 10 punti ex art. 126 bis C.d.S. e alla sanzione accessoria della sospensione della patente”.

3. Il giudice di pace respingeva l’opposizione dopo aver sentito uno degli agenti accertatori.

4. Il Tribunale di Bolzano, in appello, respingeva il gravame, rilevando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’errata indicazione del DM di omologa del Provida era riferibile ad errore materiale; b) non era necessaria l’omologazione di ogni singola apparecchiatura, essendo sufficiente l’omologazione del tipo di strumento; c) la funzionalità, verificata prima dell’uso, era stata attestata dai verbalizzanti e comunque la velocità era stata rilevata anche direttamente dagli agenti, postisi all’inseguimento della vettura, con realizzazione di un apposito filmato; d) nessuna prova era stata fornita del mancato o difettoso funzionamento dello strumento; e) non rilevava che il fotogramma prodotto non consentisse una agevole individuazione della targa del veicolo, posto che lo stesso era rimasto sempre nel controllo visivo degli agenti, che lo avevano inseguito e poi fermato; le dichiarazioni dell’agente accertatore erano state valutate correttamente e non costituivano giudizi, ma rappresentavano fatti rilevati nella diretta percezione dell’agente; g) non era prevista normativamente l’allegazione al verbale del certificato di omologa della apparecchiatura, essendo sufficiente il relativo decreto, così come un era necessario indicare nel verbale il numero di matricola dello strumento, non costituendo comunque tale mancata indicazione una menomazione del diritto di difesa, potendo se mai tale indicazione rilevare nell’eventuale giudizio di opposizione, ai fini della prova dell’eventuale difettoso funzionamento dello strumento, prova non fornita.

5. Il ricorrente articola un unico motivo. Resiste con controricorso l’amministrazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo avanzato reca in rubrica: “motivazione insufficiente e illogica circa l’omessa indicazione nel verbale opposto del decreto di omologazione dello strumento di rilevazione falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 2; motivazione insufficiente circa la variazione dello zoom dello strumento di rilevazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.; motivazione insufficiente/illogica circa la mancata indicazione degli elementi essenziali per l’identificazione dello strumento di rilevazione;

mancata statuizione sulla richiesta istruttoria di CTU (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.”.

1.1 – Quanto al decreto di omologazione, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello ha ritenuto errore materiale l’avvenuta indicazione del D.M. n. 666 del 2000. Si trattava invece di omessa indicazione nel relativo verbale di dati fondamentali che non avevano consentito di verificare l’effettiva omologazione. Il ricorrente non contesta il principio affermato dalla Corte di cassazione (cita Cass. 2006 n. 15324), ma afferma che il giudice non ha effettuato alcuna verifica sul punto a fronte dell’omessa prova da parte dell’amministrazione.

1.2 – Quanto alla verifica di funzionalità dello zoom dell’apparecchiatura, il ricorrente rileva che il fotogramma depositato (ingrandimento) non rende visibile la targa e comunque rileva che non è stata fornita alcuna indicazione sul funzionamento dello zoom.

1.3 – Quanto all’omessa c.t.u. il ricorrente rileva che non è sufficiente ritenere attendibili le dichiarazioni degli agenti, i quali al riguardo non possono effettuare dichiarazioni coperte la pubblica fede, trattandosi di valutazioni e non già di accertamento dei fatti con conseguente necessità di disporre c.t.u. al riguardo.

L’indicazione della targa e del veicolo da parte del verbalizzante non sono coperte da pubblica fede, attenendo ad un giudizio.

1.4 – Ancora sulla mancata indicazione del decreto di omologa della apparecchiatura, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui è incorso il giudicante nell’affermare apoditticamente l’esistenza del decreto, non indicato nel verbale, e comunque non essendo sufficiente il mero controllo dell’apparecchio prima del suo utilizzo.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – La prima censura è infondata. Il giudice dell’appello ha correttamente affermato che l’errata indicazione nel verbale del D.M. di omologazione dell’apparecchiatura (n. 666 del 2001 invece che n. 66 del 2001) costituisce evidente errore materiale, che non influisce sulla validità del verbale, nè ha inciso sul diritto di difesa alla luce dei chiarimenti in giudizio forniti dall’amministrazione.

2.2 – E’ infondata anche la seconda censura. La difficoltà di lettura della targa è stata superata alla luce delle descritte, e confermate in giudizio, modalità di accertamento della violazione.

L’auto del contravvenzionato è stata inseguita dalla pattuglia della Polizia stradale, che, rilevato il superamento della velocità in sede di sorpasso da parte del veicolo del contravvenzionato, si è posta subito all’inseguimento della Porsche fino al suo arresto.

L’auto è stata ben individuata, anche come targa, ed è rimasta sempre sotto il controllo visivo degli agenti. Tali affermazioni, rese in sede di rapporto e di testimonianza, costituiscono fatti e non giudizi e sono sufficienti ai fini della validità dell’accertamento.

2.3 – E’ infondata anche la terza censura. A fronte delle indicate modalità di accertamento della velocità, fondate sulla rilevazione della apparecchiatura e sulla constatazione della velocità da parte degli agenti, tramite il proprio veicolo postosi all’inseguimento della Porsche, non era necessario nessun altro accertamento, anche sulla funzionalità della apparecchiatura, per la quale è sufficiente la verifica di funzionalità effettuata prima del suo uso, come attestato nel verbale, con dichiarazione assistita che fa fede fino a querela di falso (trattandosi di attestazione di atto compiuto da pubblico ufficiale).

2.4 – E’ infine infondata anche l’ultima censura. L’errata indicazione del DM di omologa costituiva palese errore materiale, che certamente non ha inciso sul diritto di difesa, specie all’esito dei chiarimenti e integrazioni forniti dall’Amministrazione in giudizio.

L’omologa del singolo apparecchio non è richiesta dalla normativa, così come non è necessaria, ai fini della validità, l’indicazione nel verbale del numero di matricola dello strumento utilizzato. Si tratta di dato che non incide sul diritto di difesa che può essere fornito anche in giudizio ai fini della eventuale verifica della sua funzionalità, ove si offrano elementi non generici, come nel caso in questione, per la sua contestazione.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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