Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13075 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 14/05/2021), n.13075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 21523/2016) proposto da:
L.A., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di erede
di R.G. e R.G.A.), rappresentata e difesa,
in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. Pietro Antonio
Sanna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Giovanni Maria Deiana, in Roma, via Monte Zebio, n. 19;
– ricorrente –
contro
S.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente
ricorso incidentale), dall’Avv. Giuseppe Mascia, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maurizio Bruno, in Roma, v.
Calcutta, n. 25;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè
C.L., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sez. dist.
di Sassari n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato:
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente L.A.
depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
Fatto
CONSIDERATO
– con sentenza n. 897/2011 il Tribunale di Nuoro rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da S.E. nei confronti di R.G., R.G.A. e L.A. al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell’art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in (OMISSIS) (regione (OMISSIS)), distinto in catasto terreni al foglio (OMISSIS), della superficie di are 93, centiare 34. Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per l’ottenimento del rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali;
– che decidendo sull’appello avanzato dal S.E. e nella costituzione della sola L.A. (in proprio e nella qualità di eredi di R.G. e R.G.A., nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell’autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l’appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado;
– che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la L.A. (in proprio ed anche nella qualità di erede di R.G. e R.G.A.), resistito con controricorso (contenente ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi) dal solo intimato S.E., mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
Diritto
RILEVATO
– che dagli avvisi di ricevimento, ritualmente depositati dal difensore della ricorrente unitamente al ricorso per cassazione, si evince che le notificazioni di quest’ultimo non si sono perfezionate nei confronti delle intimate R.M. (nata a (OMISSIS) il (OMISSIS)), F.M. (nata a (OMISSIS) il (OMISSIS)), R.G. (nato a (OMISSIS) il (OMISSIS)) e R.S. (nata a (OMISSIS) il (OMISSIS)), e che, peraltro, per come evincibile dai relativi certificati prodotti, tutte le suddette parti intimate sono nelle more decedute (la prima il (OMISSIS), la seconda il (OMISSIS), il terzo il (OMISSIS) e la quarta il (OMISSIS));
ritenuto, pertanto, che, vertendosi in tema di processo litisconsortile, si rende necessario, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., garantire l’integrità del contraddittorio, onde si profila indispensabile disporre l’integrazione dello stesso con la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di tutti gli eredi di ciascuna delle suddette parti intimate.
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio e, per l’effetto, dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti degli eredi di R.M., F.M., R.G. e R.S., assegnando alla ricorrente, per i conseguenti adempimenti, il termine di giorni novanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021