Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13075 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 13075 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 5026-2013 proposto da:
CARACCIOLO PASQUALE(CRCPQL57C21M018P) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato CARBONE NATALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAFRONTE NATALE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

R235

Data pubblicazione: 10/06/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 1716/2011 della CORTE

2/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
disapplicando l’art. 54 del D.L. 112/2008, convertito con L. n.
133/2008 e successive modifiche (S.U. sent. 25807/2005); in
subordine, previa delibazione della non manifesta infondatezza e della
rilevanza della questione, sospensione del giudizio e trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale, perché esamini la compatibilità della
citata disposizione con gli artt. 111, 2° e 117 Cost., nonché 6 e 13
CEDU.

Ric. 2013 n. 05026 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

D’APPELLO di CATANZARO del 26.9.2012, depositato il

1,

R.g. 5026/2013
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 15 novembre 2011 il sig. Pasquale Caracciolo ha chiesto
alla Corte d’appello di Catanzaro la condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al ristoro del danno non patrimoniale da irragionevole durata del
procedimento dallo stesso instaurato innanzi al TAR per la Calabria, Sezione staccata

sentenza depositata 1’8 febbraio 2011.
2. — La Corte aclita, con decreto depositato il 26 novembre 2012, ha rigettato il
ricorso per la improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n.
112 del 2008, convertito,. con modif., nella legge n. 133 del 2008, in mancanza di
presentazione della istanza di prelievo nel processo presupposto.
3. — Per la cassazione di tale decreto ricorre il Caracciolo sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del
2008, convertito, con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell’art. 4 della legge n. 89 del
2001 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU. Il richiamato art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del
2008, secondo cui la domanda ex legge n. 89 del 2001 per irragionevole durata del
giudizio amministrativo è improponibile se nel giudizio stesso non sia stata presentata
l’istanza di prelievo, non sarebbe applicabile, in difetto di una disciplina transitoria, con
riguardo ai giudizi amministrativi introdotti prima della entrata in vigore della norma
stessa.
3. — Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine alla mancata
considerazione, in quanto ritenute erroneamente non allegate, delle deduzioni difensive
richieste con ordinanza del maggio 2012 in ordine alla mancata presentazione della
istanza di prelievo, deduzioni con le quali si faceva valere il principio “tempus regit actum”
ai fini della esclusione dell’applicabilità nella specie dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112

di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 14 settembre 2000 e definito con

del 2008, non potendo tale disciplina, in virtù del richiamato principio, incidere sugli atti
compiuti anteriormente..
4. — I motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione logico-giuridica, non
sono meritevoli di accoglimento.
4.1. – Questa Corte ha statuito che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo – la
quale ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse

sopravvenute alla sua instaurazione (quali atti di autotutela o sanatoria) o per
l’acquiescenza al provvedimento di concessione o di diniego della richiesta tutela
cautelare – rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente
la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in
vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, il quale ha configurato la suddetta istanza di
prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione (Sez. 6- 1,
13 aprile 2012, n. 5914; Sez. 6-1, 24 maggio 2012, n. 8266).
Si è altresì chiarito che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la
vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con
riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Sez. 6-1, 4 marzo 2011, n. 5317).
A tale conclusione questa Corte è pervenuta, in mancanza di una disciplina transitoria o
di esplicite previsioni contrarie, in applicazione del principio tempus regit actum, e sulla
base del rilievo che, altrimenti opinando, l’introduzione del suddetto presupposto
processuale si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la
responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente
diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del
2001, art. 2.
4.2. – Tale principio riguarda l’interpretazione del testo originario del D.L. n. 112 del
2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 133
del 2008 (applicabile, ratione temporis, nei giudizi che hanno dato luogo alle citate
pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: .
Successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, giacché l’art. 3, comma
23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n.
69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in
vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma

sostituite dalle seguenti: .
4.3. – Il nuovo testo dell’art. 54, prevede, dunque, che .
Pertanto, con riferimento alle istanze di equa riparazione per processi amministrativi
pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54,
comma 2, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo
anteriore, alla presentazione, nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo.
In sostanza – per effetto del nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2,
conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo recante l’approvazione del
codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010 – per i processi
pendenti, come nel caso di specie, a quella data, davanti al giudice amministrativo, in cui
si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di
equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio
presupposto, non sia stata presentata l’istanza di prelievo, senza che sia possibile operare
una distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del
momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche
(v., in tal senso, Cass., Sez. 6-2, 15 febbraio 2013, n. 3740).

2, le parole sono

4.4. — Manifestamente infondata risulta la questione di legittimità costituzionale, sollevata
in udienza dal P.G., della norma richiamata, per asserito

vulnus all’art. 117 della

Costituzione in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il criterio adottato dal legislatore italiano – vincolante per il giudice nazionale — con
riferimento alla improponibilità della domanda di equa riparazione da irragionevole
durata del processo amministrativo in caso di mancata presentazione, in tale processo,

non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare
l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo
e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni internazionale
assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il
pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo
1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
Detta istanza, in effetti, manifesta l’interesse della parte ad una rapida definizione della
domanda di giustizia e la norma in questione non determina perciò lesione alcuna del
principio del giusto processo (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 26262 del 2013).
5. — Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella novità della questione e nelle
incertezze giurisprudenziali sul tema all’epoca della presentazione del ricorso si ravvisano
le ragioni della integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del
contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater
all’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta — II Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2013.

della istanza di prelievo, istituto tipico del sistema processuale amministrativo italiano,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA