Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13074 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21055-2019 proposto da:

E.F.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato CHIARA

BELLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

VICENZA, Piazzetta A. PALLADIO 11;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2024/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

E.F.O. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 27.3.2018 di diniego di ogni forma di protezione, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva riferito di essere nato e vissuto in (OMISSIS), a (OMISSIS) e di essere fuggito a causa dei contrasti insorti con la seconda moglie del padre, che un giorno lo avrebbe minacciato di morte con un machete; di essersi dapprima rifugiato da alcuni parenti e poi di aver preso un appartamento in affitto lavorando come panettiere; di essere stato successivamente rapito da quattro sconosciuti che lo avevano minacciato di morte e di essere riuscito a scappare grazie all’aiuto di un uomo; di temere di essere ucciso in caso di rimpatrio.

Con sentenza n. 2024/2019, depositata in data 15.5.2019, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello, ritenendo che l’appellante non avesse superato le osservazioni del Tribunale in punto di contraddittorietà della narrazione, già evidenziate dalla Commissione Territoriale. In grado di appello, E. riproponeva esclusivamente la richiesta di protezione umanitaria, limitandosi a svolgere considerazioni sulla situazione geopolitica della (OMISSIS), senza dedicare una sola parola alla propria condizione personale e ai motivi per i quali sarebbe stato titolare dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La narrazione non credibile non poteva essere posta a fondamento della suddetta domanda. Né era sufficiente la mera allegazione di aver acquisito un certo grado di integrazione sociale nel nostro Paese (nel caso di specie nemmeno allegato, atteso che non era desumibile dalla frequenza di un corso di lingua o da prestazioni occasionali lavorative o di volontariato, ma comportava la dimostrazione di un’effettiva integrazione nel tessuto sociale e culturale del Paese ospitante), occorrendo invece la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio, esclusa nella fattispecie secondo quanto desunto dalle COI.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.F.O. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14 (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter) (per la protezione umanitaria)”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrete deduce la “Violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a-e) in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al Giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del principio del “non refoulement” di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra”.

2. – Il ricorso é inammissibile.

2.1. – Secondo l’insegnamento di questa Corte (seguito anche dal presente collegio: v. Cass. n. 21452 del 2020), nel ricorso per cassazione é essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; Cass. n. 4029 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso, una necessaria parte espositiva, che é completamente mancante anche nella formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non consente a questa Corte la comprensione dei medesimi e la verifica della loro ammissibilità.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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