Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13074 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 13074 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 24979-2011 proposto da:
MERIDIANA FLY S.P.A. P.I. 03184630964 e MERIDIANA
S.P.A. P.I. 01846710901, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio
degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, DE LUCA TAMAJO
2014
1423

RAFFAELE, PATERNO’ FEDERICA, che le rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

VARGIU VALERIO c.f. VRGVLR72L3014521, elettivamente

Data pubblicazione: 10/06/2014

domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172 presso lo
studio dell’Avvocato GALLEANO SERGIO che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELONI
ALESSANDRO, PAU LUIGI, giusta procura speciale
notarile in atti;

avverso la sentenza n. 545/2010 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
28/10/2010 R.G.N. 111/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
uditi gli Avvocati BOURSIER NIUTTA CARLO, ARMENTANO
ANTONIO per delega PATERNO’ FEDERICA;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine accoglimento per

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 ottobre 2010 la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari irigettava
l’appello incidentale di Meridiana s.p.a. avverso la sentenza 2 marzo 2010 del Tribunale di
Tempio Pausania (che aveva dichiarato, in parziale accoglimento delle domande di Valerio

luglio 2001 e condannato la società datrice a riammetterlo in servizio e a corrispondergli le
retribuzioni da tale data per i periodi non lavorati successivamente alla messa in mora 21
aprile 2008 della società), che riformava parzialmente, in accoglimento dell’appello principale
di Valerio Vargiu, dichiarando la computabilità dei periodi lavorati dall’ 111 luglio 2001 a fini
di anzianità di servizio e dei relativi trattamenti economici e normativi previsti dal contratto
collettivo di lavoro.
Disattesa nel pregiudiziale esame dell’appello incidentale di Meridiana s.p.a. l’eccezione di
nullità del ricorso del lavoratore, in quanto ben determinabile il petitum sulla base degli
elementi indicati, la Corte territoriale riteneva la nullità della clausola temporanea (non già,
come il Tribunale, per mancata specificazione dei motivi, in quanto non necessaria per le
compagnie di navigazione aerea, ai sensi dell’art. 2 d. lg. 368/2001, ma) per difetto di prova, a
carico del datore di lavoro, di rispetto del limite del 15% (salva autorizzazione in deroga, non
sussistente nel caso di specie) del personale precario rispetto a quello assunto a tempo
indeterminato (avendo anzi il lavoratore documentato il suo superamento, con la produzione
del bilancio del primo anno di assunzione, con 195 precari su 1.149 unità di personale a tempo
indeterminato); ribadita la data di formale messa in mora della società quanto meno con la
convocazione, da parte del lavoratore, per il tentativo di conciliazione presso l’ufficio del
lavoro. Quanto all’appello principale di Vargiu, ravvisava il suo diritto al computo, a fini di
anzianità retributiva e contributiva, degli scatti e del trattamento retributivo, di tutti i periodi
effettivamente lavorati da luglio 2001, ma non anche di quelli non lavorati (nei quali il
el-uk 5154
rapportoTconsensualmente quiescente) a fini di maturazione di scatti e differenze retributive.
Meridiana Fly s.p.a. (cessionaria del ramo d’azienda cui addetto Vargiu) e Meridiana s.p.a.
ricorrono per cassazione sulla base di unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art.
378 c.p.c.; l’intimato ha svolto attività difensiva limitata alla partecipazione del suo difensore
(depositante un controricorso tardivo) all’udienza di discussione, in cui pure depositato note.

Vargiu, la nullità del termine apposto ai contratti stipulati come assistente di volo dall’ 11

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, Meridiana Fly s.p.a. e Meridiana s.p.a. deducono violazione e
falsa applicazione dell’art. 32, quinto comma 1. 183/2010 in relazione all’art. 360, primo
comma n. 3 c.p.c., nel senso della sua applicabilità, benché norma sopravvenuta al deposito

anche di legittimità (così secondo citati arresti della Corte di cassazione), con la conseguenza
della sola riconoscibilità, in favore del lavoratore ed in sostituzione integrale di ogni altra
conseguenza economica cui la società datrice condannata (tanto in riferimento al computo dei
periodi lavorati a fini di anzianità di servizio e di relativi trattamenti economici),
dell’indennità omnicomprensiva fissata da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 1. 604/66
(dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, condizioni e comportamento delle parti) e
pertanto, nella loro declinazione concreta nel caso di specie, in misura minima di legge.
Il motivo è inammissibile.
Osserva la Corte che, indubbia l’applicabilità dell’art. 32, quinto comma 1. 4 novembre 2010,
n. 183 (secondo cui: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, avuto riguardo alla dimensione dell’impresa, all’anzianità di
servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti) a “tutti i giudizi, ivi
compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, a norma del suo
settimo comma e pertanto anche a quelli pendenti in cassazione (Cass. 29 novembre 2013, n.
26840), occorre pur sempre che la disciplina sopravvenuta sia pertinente alle questioni dedotte
nel ricorso (Cass. 10 settembre 2012, n. 15093; Cass. 2 marzo 2012, n. 3305).
Ciò esigono i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione,
soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso
l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse. Essi
richiedono che il mezzo che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina
sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria: con la

della sentenza impugnata, anche ai giudizi pendenti, a norma del settimo comma e quindi

conseguenza dell’impossibilità di chiedere l’applicazione diretta della norma al di fuori del
motivo di impugnazione (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16642; 26 luglio 2011, n. 16266).
Ed è proprio quanto si verifica nell’odierna fattispecie, nella quale è invocata una tale
applicazione diretta, senza alcuna censura della sentenza impugnata, come evidente fin dalla
rubrica del motivo (unico) di violazione e falsa applicazione della norma sopravvenuta al

Dalle superiori ragioni discende l’inammissibilità del ricorso con la condanna delle società
ricorrenti, secondo il regime di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio,
limitatamente all’attività prestata per la discussione, in favore di Vargiu Valerio, con
distrazione al difensore, secondo la sua richiesta.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le società ricorrenti alla rifusione, in favore di
Vargiu Valerio, delle spese di giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e E 3.500,00 per
compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014

Il Presidente

deposito della sentenza d’appello, nei cui confronti non formulati motivi di impugnazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA