Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13073 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.24/05/2017),  n. 13073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8873/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TECNO DIAMANT DIAMANTI INDUSTRIALI S.r.l. domiciliata in Modena Corso

Canalchiaro 116, presso lo studio dell’Avv. Edgardo Ruozzi che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/14/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Bologna del 27/09/2010, depositata il 17/02/2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Dott. Piercamillo

Davigo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, n. 10/14/11, pubblicata il 17 febbraio 2011, con la quale era sta confermata la pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, che aveva accolto il ricorso proposto da TECNO DIAMANT DIAMANTI INDUSTRIALI S.r.l. contro l’avviso di accertamento in materia di I.V.A. e I.R.PE.G. per l’anno d’imposta 2003 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sassuolo, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi accertando maggiori imposte per Euro 93.576,00. Chiedeva la condanna della contribuente alla rifusione delle spese.

La Commissione Tributaria regionale rigettava l’appello sull’assunto che i costi per spese di sponsorizzazione erano stati equiparati a quelli di pubblicità con risoluzione n. 9/2004. Quanto alla omessa registrazione di 12 fatture emesse da società estera, la stessa era ininfluente ai fini della liquidazione annuale di imposta.

2. Con controricorso la contribuente deduceva che non vi era alcuna violazione dell’art. 108 T.U.I.R., posto che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. n. 8679 del 15.4.2011) ha ravvisato che rientrano fra le spese di pubblicità e propaganda quelle relative ad attività volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o comunque dell’attività svolta. Nel caso in esame la scritta apposta sull’auto del pilota B. e su quella del pilota G., pubblicizzava si la ditta che il marchio ed il prodotto.

Quanto al secondo motivo di ricorso rileva che non vi era alcuna insufficienza o contraddittorietà di motivazione.

Circa il terzo motivo di ricorso rileva che, a prescindere dalla infondatezza in ipotesi di rigetto dei primi due motivi, il motivo in questione è inammissibile per l’erronea individuazione del presupposto impositivo.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

3. Con successiva memoria la contribuente svolgeva ulteriori considerazioni a sostegno del controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 108 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto (premessa l’applicabilità della norma vigente all’epoca dell’accertamento) la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha erroneamente ritenuto che le spese di sponsorizzazione fossero da equiparare a quelle pubblicitarie (integralmente deducibili) e non a quelle di rappresentanza (deducibili nella misura di un terzo). Le spese per la sponsorizzazione possono essere considerate come spese pubblicitarie se idonee a stabilire un contatto funzionale con il mercato di sbocco dei prodotti dell’impresa sponsorizzatrice. Nel caso in esame la contro ricorrente produce prodotti abrasivi destinati all’industria della ceramica mentre il pilota professionista sponsorizzato è impegnato in corse automobilistiche in circuiti internazionali. La contro ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dalle sponsorizzazioni.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, sulla ritenuta equiparazione delle spese di sponsorizzazione a quelle pubblicitarie.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, art. 19-bis, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al fatto che a seguito della riqualificazione dei costi come spese di rappresentanza non spetta il diritto alla detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

2. I motivi di ricorso non sono fondati.

Questa Corte ha affermato che, in tema d’imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 (ex art. 74, comma 2), costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015 Rv. 637087-01)

Nel caso in esame la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza coincidono. Ciò non corrisponde alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Tuttavia, come risulta dal controricorso, con le sponsorizzazioni erano stati pubblicizzati anche il marchio ed i prodotti della contribuente.

Peraltro nella sentenza impugnata, sia pure nella parte relativa alla ricostruzione della vicenda, si richiamano le deduzioni della contribuente.

Non può pertanto essere censurato il relativo apprezzamento di merito sommariamente motivato.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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