Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13073 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/06/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 23/06/2016), n.13073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10263/2013 proposto da:

D.B.D., ((OMISSIS)) domiciliato ex lege in

ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to SALVATORE LO GIUDICE, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 237/2012 del GIUDICE DI PACE di CANICATTI’,

depositata il 10/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente impugna la decisione del giudice di pace di Canicattì che respingeva la sua opposizione alle cartelle di pagamento SERIT SICILIA ((OMISSIS) e (OMISSIS)), conseguenti a omesso pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, cartelle inviate alla notifica il 23.06.2011 e ritirate in data 29 giugno 2011.

Precisa il ricorrente di aver proposto i seguenti motivi di opposizione: “1) Inesistenza della notificazione. Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e artt. 139 e 140 c.p.c.; 2) Inesistenza della notificazione. Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 148 c.p.c.; 3) Illegittimità delle cartelle esattoriali poste in essere da soggetto incompetente privo della qualifica di agente della riscossione; 4) inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza di sottoscrizione; 5) Nullità della cartella di pagamento per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2. Carenza/assenza della clausola di impugnazione; 6) Illegittimità della pretesa azionata. Procedura nolificatoria atto prodromico illegittima e/o irregolare; 7) Ruolo esattoriale inesistente, illegittimo e privo di validità ed esecutività”.

2. Aggiunge il ricorrente che il giudice di pace, nel respingere la sua opposizione, qualificava l’opposizione proposta “quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e opposizione ex art. 615 nella parte in cui eccepisce l’inesistenza del diritto fatto valere dagli enti impositori”, con conseguente impugnabilità direttamente in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 618 c.p.c., comma 3.

3. Il giudice di pace motivava il suo rigetto del ricorso con riguardo ai motivi di opposizione come di seguito indicato.

3.1 – Rilevava in primo luogo il giudice di pace che l’opponente aveva “espressamente dichiarato che le cartelle di pagamento opposte sono state allo stesso recapitate entrambe in data 27/28 giugno 2011”. Escludeva quindi che si vertesse in ipotesi di inesistenza della notifica ed affermava che l’eventuale nullità risultava sanata dalla proposta opposizione.

Osservava che non poteva essere esaminata la questione relativa alla inesistenza del diritto, quanto agli atti presupposti, non avendo il ricorrente ritenuto di convenire in giudizio l’ente impositore e non avendo a ciò provveduto l’opposta che pure ne aveva fatto richiesta, ma non l’aveva poi coltivata. Escludeva poi il giudice di pace l’eccepita decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo trattandosi di sanzioni per violazione codice della strada per le quali restava la sola prescrizione e aggiungeva comunque che l’iscrizione a ruolo era avvenuta nei termini.

Rilevava l’infondatezza dell’eccezione relativa alla eccepita omessa sottoscrizione, posto che le cartelle impugnate indicavano chiaramente il responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella. Aggiungeva che tutte le cartelle riportavano i termini e le modalità da seguire per proporre ricorso e infine rilevava che anche l’ente di riscossione era stato indicato tra quelli che erano abilitati a tale attività secondo la normativa regionale.

4. Il ricorso è affidato a sette motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.

1. Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 12, e D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, commi 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.c., n. 3”.

Il ricorrente contesta “l’inesistenza giuridica degli atti opposti per violazione dell’art. 140 c.p.c., per essere stata effettuata la notificazione con raccomandata A/r n. (OMISSIS) da una società postale privata, la TNT Post Notifiche Srl, che risulta essere soggetto incompetente a certificare la notificazione in quanto sprovvisto della qualifica ex lege e, pertanto, non si è perfezionato il procedimento notificatorio”.

Rileva il ricorrente che “L’agente della riscossione ha affidato ad una società postale privata, la TNT Post notifiche srl, nell’ultimo segmento del procedimento notificatorio adottato ex art. 140 c.p.c., consistente nell’invio al destinatario irreperibile della raccomandata con avviso di ricevimento con funzione informativa, le operazioni di raccolta della raccomandata presso l’agente della riscossione, la compilazione della ricevuta di raccomandata e dell’avviso di ricevimento, la compilazione della busta di spedizione, la consegna del plico raccomandato all’Ufficio postale per il successivo inoltro al destinatario, il pagamento delle tasse postali e la raccolta degli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario da smistare all’agente della riscossione”. Aggiunge che tali attività sono “esclusive dell’Ufficiale giudiziario ai sensi e per gli effetti della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4”, che dovevano essere curate da Poste Italiane. Di qui l’inesistenza della notifica.

1.1 – Il motivo è inammissibile per novità e carenza di autosufficienza, non risultando tale censura tra quelle proposte avanti al giudice di pace, che non ne tratta in sentenza. Comunque il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare i seguenti condivisi principi secondo cui:

a) “In tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicchè la notifica non può considerarsi inesistente o omessa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15347 del 21/07/2015, Rv. 636053);

b) “La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perchè in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio”.

(Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622973);

c) “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 385, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale”. (Sez. 2, Sentenza n. 7177 del 10/05/2012, Rv. 622484, principio applicabile anche alla notifica di cartelle di pagamento).

Nel caso in questione, a quanto risulta, alla società privata sono state affidate le sole attività materiali connesse alla notifica, non risultando comunque che le attività svolte in tema di certificazione della consegna siano state svolte da società private non convenzionate con le Poste e da quest’ultima specificamente individuate.

2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 148 c.p.c., violazione art. 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si contesta “l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato per assenza nelle relate di notifica consegnate al contribuente della data di notifica”. Si deduce che “l’omissione della data di notifica nella relata di una cartella esattoriale assume fondamentalmente rilievo atteso che dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, venendo ad ostacolare in maniera grave l’esercizio di quei diritti”.

2.1. Il motivo è infondato. Non si tratta di inesistenza e in ogni caso è intervenuta sanatoria al riguardo, avendo il ricorrente impugnato la cartella, espletando appieno le sue difese (vedi Cass. n. 20975 del 06/10/2014, Rv. 632666, principio applicabile anche alla notifica di cartelle di pagamento).

3 – Col terzo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione art. 140 c.p.c.. Violazione art. 112 c.p.c.. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli arti. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si contesta la violazione dell’art. 140 c.p.c., per non avere il soggetto notificatore affisso dietro la porta del destinatario l’avviso di deposito dell’atto notificando presso la casa comunale.

3.1 – Si tratta di motivo generico, stante l’avvenuto completamento della procedura di notifica anche con l’invio della raccomandata di avviso (vedi punti seguenti). In ogni caso si tratterebbe di eventuale nullità sanata dalla proposizione del ricorso.

4 – Col quarto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 112 del 1999, art. 39, violazione art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo nella controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Chiarisce il ricorrente che “con l’atto introduttivo sono state impugnate sia le cartelle di pagamento che tutti gli atti prodromici posti a loro fondamento. Con memoria ex art. 320 c.p.c., udienza 09/07/2012 è stata contestata la mancata chiamata in causa dell’ente impositore in violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, l’iscrizione a ruolo sine titulo, l’omessa produzione degli atti prodromici a cui conseguiva la nullità delle cartelle di pagamento impugnate”.

4.1 – Come si è visto, la questione degli atti presupposti è rimasta estranea al giudizio, riguardante la sola cartella (per il mancato coinvolgimento dell’Ente impositore. In ogni caso, la chiamata in causa dell’ente impositore, prevista dalla norma richiamata, deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è come tale rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in cassazione (vedi Cass. 2014 n. 7406).

5 – Col quinto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione art. 480 c.p.c., comma 4 e art. 125 c.p.c., per omessa sottoscrizione di atto equiparato a precetto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”.

Sostiene il ricorrente di aver contestato l’inesistenza delle cartelle di pagamento per mancanza di sottoscrizione autografa.

5.1 – Il motivo è infondato, perchè la cartella è emessa secondo la specifica normativa che consente l’emissione dell’atto con forme automatizzate che non richiedono la sottoscrizione da parte di chi ha adottato l’atto.

6 – Col sesto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione art. 140 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5”. Si sostiene l’inesistenza delle notifiche per la mancata produzione della copia della raccomandata informativa e dell’avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c..

6.1 – Il motivo appare riferito agli atti presupposti e quindi estraneo al tema del presente giudizio, che attiene alla sola cartella. Se riferito alla cartella il vizio è sanato dalla avvenuta proposizione dell’opposizione.

7 – Col settimo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2, e art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, violazione art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5”.

Si deduce l’inidoneità della produzione da parte dell’agente della riscossione di n. 3 estratti di ruolo autenticati D.P.R. n. 445 del 2000, ex art. 18. Tali produzioni non consentivano al giudice di ritenere assolto l’onere della prova ex art. 2697 c.c., la contestata notificazione.

7.1 – La produzione è sufficiente ai fini del giudizio, restando la validità della notifica affidata alle altre valutazioni effettuate dal giudice di merito.

8. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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