Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13072 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15163-2017 proposto da:

R.S.B.C.D.S.L., D.P.E.,

R.S.B.C.D.S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato LAZZERI CLAUDIA, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8602/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAZZERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Da Pozzo Enrica, R.S.B.C.d.S.L. e R.S.B.C.d.S.A., comproprietari di quattro unità immobiliari in Roma, via del Moro (Microzona (OMISSIS)) ricorrono per la cassazione della sentenza n. 8602/09/2016, della CTR del Lazio che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate/Territorio avverso le sentenze della CTP di Roma n. 24218/30/15; 24211/30/15; 24213/30/15 che avevano accolto i ricorsi dei predetti avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate/Territorio comunicava rettifica in Cl. Catastale (OMISSIS) delle quattro unità immobiliari, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, con aumento della relativa catastale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti articolano tre motivi di ricorso:

a) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, 546, art. 38, comma 3 e art. 51 e degli artt. 155 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per avere la Commissione tributaria Regionale ritenuto tempestivi i tre atti di appello riuniti, notificati dall’Agenzia delie Entrate con posta raccomandata spedita in data 19 maggio 2016 a fronte della pubblicazione mediante deposito delle sentenze di primo grado in data 18 novembre 2015; così affermando che non dovrebbe a tal fine essere computato il dies a quo, e cioè, nel caso di specie, il giorno 18 novembre 2015 di deposito della sentenza di primo grado.

b) Violazione e falsa applicazione della L. 7 Agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 27 Luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento catastale ‘massivò contenente formule generiche e stereotipate senza alcun concreto riferimento alle unità immobiliari assoggettale a revisione.

c) Violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avuto riguardo al riclassamento di tipo generale che prescinde dalle caratteristiche specifiche del singolo immobile.

E’ fondato il primo motivo di ricorso che assorbe tutti gli altri.

Non è infatti corretta l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale gli appelli dell’agenzia del territorio sarebbero stati tempestivi.

Va premesso che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 18.11.2015 e che, per come pacifico, in ragione della data di instaurazione del giudizio in primo grado, il termine lungo di impugnazione era qui quello semestrale, risultante dalla modifica (dell’originario termine annuale) introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (cfr., tra le altre, Cass. n. 22699 del 2013; Cass. n. 4310 del 2015.)

Si è affermato che: “Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.- (Cass.n. 17313/15).

Dello stesso principio è stata fatta applicazione in materia tributaria: Cass. ord. n. 13546/18.

Nel caso in esame, il termine per la proposizione dell’appello scadeva, per quanto detto e non operando alcuna causa di sospensione, il 18.05.2016 (mercoledì); la spedizione dell’appello, effettuata dall’Agenzia il 19.05.16, è dunque, fuor di dubbio, tardiva.

Di conseguenza la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, che assorbe i restanti, va cassata senza rinvio, essendosi la CTR pronunciata su un appello inammissibile per tardività. Alla soccombenza consegue la condanna dell’agenzia delle entrate alle spese del grado di appello e di quello di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,in esso assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio dichiarando tardivi gli appelli riuniti dell’agenzia delle entrate.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida, per compensi, in Euro 3200,00, e di quelle del giudizio di cassazione che liquida, per compensi, in Euro 4000,00, il tutto oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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