Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13072 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9779-2009 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SANTAGATI ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., AXA ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 384/2008 del TRIBUNALE di GELA del 30/06/08,

depositata il 12/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati;

osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 aprile 2009 R.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 12 agosto 2008 dal Tribunale di Gela che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva dichiarato il suo diritto alla rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale e aveva condannato le convenute a corrispondere le spese generali al procuratore antistatario.

Le intimate, Axa Assicurazioni S.p.A. e M.S., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione per la mancata ‘ liquidazione di tutte le spese mediche e delle spese di C.T.U. sostenute e documentate con fatture.

La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Gli enunciati oneri probatori non sono stati soddisfatti con riferimento alle fatture su cui la censura è basata.

Inoltre le norme di legge invocate disciplinano la liquidazione delle spese processuali e, quindi, non riguardano in alcun modo le spese mediche. Infine il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 90 (in realtà abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299), artt. 91 e 92 c.p.c., art. 24 e 111 Cost.;

vizio di motivazione. La censura concerne la compensazione per metà delle spese di primo grado. Il giudice d’appello ha esaminato la relativa censura e l’ha motivata (rectius: rigettata) con motivazione congrua. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente stigmatizzano un facoltà discrezionale del giudice di merito. Nella specie il Tribunale di Gela ha esaminato funditus anche la doglianza relativa alla entità delle somme liquidate. I quesiti sottoposti all’esame della Corte risultano generici e astratti.

3.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

4.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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