Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13072 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25735-2019 proposto da:

B.A.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato RICCARDO

VALLINI VACCARI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in VERONA, VIA VALPANTENA 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6270/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato

il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A.K. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la (OMISSIS) in seguito al suo rifiuto di entrare a far parte della (OMISSIS), temendo in caso di rimpatrio di essere ucciso dai membri di tale società segreta.

Con decreto n. 6270/2019, depositato in data 26.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso. In particolare, il Giudice riteneva che le dichiarazioni rese dal ricorrente fossero poco credibili alla luce di una serie di contraddizioni intrinseche ed estrinseche sicchè la domanda di concessione della protezione internazionale doveva essere respinta. Al pari, quella di protezione sussidiaria: i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) dovevano escludersi; nè ricorreva l’ipotesi di cui alla lett. c) suddetta norma, in quanto nella (OMISSIS) non si ravvisava una violenza indiscriminata legata a un conflitto armato. Anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta in quanto la non credibilità e la genericità del racconto costituivano motivi sufficienti per negare la suddetta forma di protezione. Nè il ricorrente aveva dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa tale da poter essere positivamente valutato nell’ottica di un giudizio comparativo con la situazione di provenienza.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione B.A.K. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione anche al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere il Tribunale di Venezia valutato la credibilità del racconto del ricorrente sulla base di una lettura parziale delle fonti COI, peraltro non aggiornate, non applicando cumulativamente i criteri di valutazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e così altresì contravvenendo al suo dovere di cooperazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, poichè i criteri legali previsti al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 vanno applicati dal Giudice in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone l’obbligo di assumere officiosamente i dati mancanti, laddove le informazioni siano deficitarie in ordine alle fonti. La valutazione della vicenda doveva essere compiuta in modo unitario, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato, non rilevando ai fini della credibilità le mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati. Il Tribunale non avrebbe dovuto arrestarsi al solo giudizio sulle dichiarazioni dovendo comprendere anche l’accertamento della loro coerenza con le informazioni sul Paese d’origine.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

1.3. – Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

Le censure si risolvono, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

1.4. – Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione e conseguente violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Nella specie, alcune considerazioni svolte dal Giudice in merito alla credibilità sono prive di motivazione e/o basate su motivazione perplessa/apparente, mentre altre sono contraddittorie e inconciliabili con fatti storici che sono stati oggetto del giudizio. Secondo il ricorrente, il decreto, nell’affermare che l’iniziazione forzata si realizza mediante circoncisione, sarebbe in contrasto con la circostanza secondo cui il ricorrente non è mai stato costretto a subire l’iniziazione (per questo il ricorrente non avrebbe fatto riferimento alla circoncisione). Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto riconosceva che il ricorrente avesse dichiarato di essere stato portato nel bosco assieme ad altri due ragazzi per sottoporsi ai riti di iniziazione (per cui avrebbe potuto vedere come avvenissero quei riti).

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, al posto del non più vigente vizio di motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria, erroneamente evocato dal richiedente) consente oggi di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

2.3. – Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il richiamato vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 (come riformulato nel 2012); laddove, il ricorrente neppure deduce circostanze fattuali che non sarebbero state valutate dal giudice di merito e che risulterebbero decisive nel senso voluto, prospettandosi, al più, con giudizio meramente contrappositivo, l’idoneità del racconto a configurare i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Da ciò la necessità, non soddisfatta, che il motivo del ricorso possieda i caratteri della tassatività e della specificità ed contenga una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevtabilemente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

2.4. – Resta dunque da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella rapsodica e non specifica sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento; così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri ritenuti più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

3. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate coma da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibie il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA