Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13072 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13072 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
gul

ricorgo 27670-9005 propo5to nA,

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

-legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2014

in atti;
– ricorrente –

1222
contro

PASSAVANTI LUIGI;
– intimato –

Data pubblicazione: 10/06/2014

avverso la sentenza n. 1951/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 16/11/2007 r.g.n.
1456/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

NOBILE;

R.G. 27670/2008

diu

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14/18-7-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di

confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 1-2-2002 al 30-4-2002, “ai sensi
della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche
di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi,
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”, con la conseguente sussistenza
di un rapporto a tempo indeterminato dal 1-2-2002, e condannava la società al
riammissione in servizio e al risarcimento del danno nella misura pari alle
retribuzioni dalla messa in mora, ravvisata nella comunicazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
Il Passavanti si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 16-11-2007,
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con undici
motivi.
1

Rossano, in accoglimento della domanda proposta da Luigi Passavanti nei

Il Passavanti è rimasto intimato.
La società ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto va rilevato, che con il terzo e quarto motivo (che in ordine

vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha ritenuto
generiche le ragioni indicate nel contratto individuale, senza prendere in esame
il contenuto degli accordi espressamente richiamati, attraverso i quali ben si
sarebbe potuta ricavare la specificazione (per relationem) delle ragioni stesse.
Tali motivi risultano fondati in base all’indirizzo dettato da questa Corte
nella materia de qua.
Al riguardo, come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, (v.
Cass. 1-2-2010 n. 2279 e numerose successive) “in tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte
del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di
specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal
modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale
specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da

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logico vanno esaminati per primi), sotto i profili della violazione di legge e del

esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi
collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

lig

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del

organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che
rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da
rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della
prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata
a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la
stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di
legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi
compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure
nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di
3

d.lgs. n. 368/2001 ” a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,

qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano
pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali
in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la

fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, in violazione di tali principi,
ha ignorato il contenuto degli accordi richiamati (e riportati in ricorso ai fini
della autosufficienza dello stesso).
In tal senso vanno, quindi, accolti il terzo e il quarto motivo, restando
assorbiti gli altri motivi, tutti conseguenti in ordine logico (ed in specie: il
primo e il secondo motivo relativi alla risoluzione per mutuo consenso tacito
del rapporto a tempo indeterminato scaturente dall’eventuale nullità del
termine; i motivi dal quinto all’ottavo riguardanti la dimostrazione della
sussistenza delle ragioni indicate; il nono concernente la convertibilità del
rapporto in rapporto a tempo indeterminato; il decimo e l’undicesimo quest’ultimo anch’esso erroneamente indicato come “X”- relativi alle
conseguenze economiche della nullità del termine.)
L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello
di Reggio Calabria, la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio
di cassazione, provvederà attenendosi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
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conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai

Roma 3 aprile 2014

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